Regolarizzazione di magazzino, pubblicati i coefficienti di maggiorazione

E’ stato pubblicato il DM 24 giugno 2024, a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguardante i coefficienti di maggiorazione che completa il quadro regolamentare per procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino (ex art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023 – legge di bilancio 2024). In ragione dei codici Ateco, il decreto illustra i criteri adottati e stabilisce coefficienti specifici per ogni attività in relazione alle attività economiche per le quali sono previsti gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.

In particolare, il contribuente che nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30.9.2023, (per i soggetti “solari” il 2022):

  • abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo non superiore a 5.164.569,00 euro, dovrà applicare i coefficienti contenuti nella tabella di cui all’allegato 1 del DM 24.6.2024;
  • abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore a 5.164.569,00 euro, dovrà applicare i coefficienti contenuti nella tabella di cui all’allegato 2 del DM 24.6.2024;
  • abbia svolto attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo non superiore a 5.164.569,00 euro, dovrà applicare l’unico coefficiente fissato dall’allegato 3 del DM 24.6.2024 per tutte le attività economiche, pari a 1,45.

Si tratta di una sanatoria fiscale riconosciuta ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo. L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

E’ ammissibile la terza ipotesi comprendente contemporaneamente l’ipotesi di eliminazione e di iscrizione di esistenze iniziali.

L’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi prevede il versamento:

  • dell’IVA;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

L’IVA è determinata moltiplicando i seguenti elementi:

IVA dovuta = aliquota media IVA per il 2023 × valore eliminato × coefficiente di maggiorazione

L’aliquota media IVA è ottenuta tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali dal rapporto tra:

Aliquota media IVA per il 2023 = IVA su operazioni imponibili – IVA su cessioni di beni ammortizzabili / Volume d’affari + operazioni non soggette a IVA + operazioni non soggette a dichiarazione

In relazione all’imposta sostitutiva la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:

  • il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato);
  • il valore del bene eliminato.

Nel caso di iscrizione di esistenze iniziali, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sul valore iscritto.

ESEMPIO

Una srl con codice Ateco 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, soggetta agli ISA e con ricavi di importo non superiore a 5.164.569,00 euro che, nel bilancio dell’esercizio 2022, ha esposto rimanenze finali di materie prime pari a 60.000,00 euro, le quali all’1.1.2023 vengono adeguate a un valore di 40.000,00 euro, stornando l’eccedenza di 20.000,00 euro. L’aliquota media IVA riferibile al 2023 è determinata in misura pari al 15%; il coefficiente di maggiorazione previsto dall’all. 1 del DM 24.6.2024 è pari a 1,29.

  1. l’IVA dovuta per la regolarizzazione ammonta a 3.870,00 euro derivante (15% × 20.000,00 × 1,29;
  2. l’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP ammonta a 1.044,00 euro [18% × (20.000,00 × 1,29 – 20.000,00)].

I dati relativi all’adeguamento devono essere indicati nella sezione XXVII del quadro RQ del modello REDDITI SC 2024.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN