La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.15919 pubblicata il 6 giugno 2024, ha preso in esame una situazione molto frequente: quella dei prelevamenti effettuati dai soci sul conto corrente di una società di persone.
Che i soci di Snc e Sas prelevino somme dalle casse sociali in corso d’anno è una prassi pacifica e consolidata, pochi però sanno che tale consuetudine non ha solo risvolti finanziari ma anche fiscali.
Il riferimento normativo è l’art. 2303 del Codice Civile che prescrive il divieto di ripartire ai soci di società di persone somme se non per utili realmente conseguiti. Pertanto la domanda da porsi è la seguente: le somme prelevate dai soci eccedono o non eccedono gli utili effettivamente conseguiti? Se sono inferiori la fattispecie non costituisce un problema, i prelievi dal conto corrente societario rappresentano utili.
Se, al contrario, i prelevamenti eccedono gli utili societari il problema si pone eccome, non possono essere considerati utili prelevati dalle casse societarie e vanno inquadrati fiscalmente in maniera diversa.
Ma come devono essere considerati dal punto di vista fiscale i prelievi in eccesso rispetto all’ammontare degli utili? Possono essere dei prestiti effettuati dalla società ai soci oppure possono costituire prelevamenti di natura reddituale.
E’ proprio sul corretto inquadramento fiscale che la Corte di Cassazione si è espressa. Nell’ordinanza n. 15918 i giudici si esprimono su un caso riguardante una società in accomandita semplice confermando la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate che, in sede di contenzioso tributario, aveva ricondotto ad una delle fattispecie di cui sopra il caso trattato dei prelevamenti societari. In particolare, indizi come la mancanza di corresponsione di interessi e la mancanza di adeguata capacità reddituale a restituire le somme prelevate dai soci sono stati considerati elementi sufficienti e determinanti per decidere che tali somme non potessero in alcun modo essere considerati dei prestiti dalla società ai soci ma redditi di lavoro autonomo tassabili tra i redditi diversi.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN