Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, il Legislatore ha introdotto alcune nuove misure legate all’ambito degli ammortizzatori sociali, con Decreto Legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2024, n. 101.
In particolare, il Decreto recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” introduce modifiche al regime degli ammortizzatori sociali, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per il settore agricoltura e il comparto edilizia e affini, comprese le attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.
Settore agricoltura
Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2024 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 63/2024) e il 31 dicembre 2024, il trattamento di integrazione salariale CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
N.B. Tali periodi di trattamento non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno (periodo massimo di fruizione del trattamento di integrazione salariale CISOA) e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Infatti, ai sensi dell’articolo 8 della Legge n. 457/1972, ai fini della predetta Legge recante “Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli” sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
Il trattamento CISOA è concesso dalla sede dell’Inps territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa per l’anno 2024, non accogliendo le eventuali domande eccedenti le risorse disponibili.
Settore edilizia e affini
Il Legislatore, con Decreto Legge n. 63/2024, è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali anche per il settore dell’edilizia e attività affini, comprese quelle di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.
Per le aziende operanti in questi settori, infatti, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, in attesa della definizione di nuove misure emergenziali, l’utilizzo di integrazioni salariale ordinarie per eventi oggettivamente non evitabili (EONE), tra i quali figurano anche gli eventi meteo, non computa nella durata massima di trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria che può essere fruito nell’arco di un biennio mobile (52 settimane).
N.B. non si computano nel predetto limite delle 52 settimane nel biennio mobile le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024.
Il D.L. n. 63/2024, per il periodo luglio – dicembre 2024, in sostanza equipara la previsione, valida per la generalità dei settori (ad esclusione dell’edilizia ed affini e delle imprese che svolgono attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo), secondo cui la fruizione di integrazioni salariali ordinarie per sospensione/riduzione dell’attività lavorativa determinata da eventi oggettivamente non evitabili non computa nella durata massima di cassa integrazione guadagni ordinaria che può essere fruita nell’arco di un biennio mobile, anche alle attività in precedenza escluse dall’applicazione di tali previsioni.
Inoltre, per le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi di quanto previsto dal nuovo provvedimento non si applica il contributo addizionale (articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015).
L’Inps provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, alla concessione della misura in esame ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le eventuali domande eccedenti le risorse stanziate.
Riferimenti normativi:
- Articolo 2-bis DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato