Attività di locazioni d’immobili e incompatibilità con l’esercizio della professione di commercialista ed esperto contabile

In due Pronto Ordini il CNDCEC indirizza gli Iscritti a valutare l’incompatibilità dell’esercizio della professione in occasione di locazione immobiliare.

Ai fini dell’incompatibilità dell’esercizio della professione di commercialista ed esperto contabile, il P.O. n. 25/2024 risponde alla domanda se ciò si verifica nel caso di locazione, in uno stesso periodo d’imposta, di più di quattro appartamenti.

Per rispondere al quesito, il CNDCEC formula un paio di precisazioni, richiamando:

  • l’Ordinamento professionale (art. 4 c.1 lett. c) del D. Lgs. n. 139/2005 per le cause di incompatibilità) e la concatenata configurazione dell’attività d’impresa (art. 2082 C.C.).

Infatti, stante che:

  • l’Ordinamento professionale dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio, anche non prevalente, né abituale dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”.
  • ai sensi dell’art. 2082 C.C. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.
  • Il regime della cd. LOCAZIONE BREVE è applicabile nel caso in cui il contribuente (nel nostro caso il Professionista iscritto al CNDCEC) destini con questa formula non più di quattro appartamenti in ciascun periodo d’imposta. Nel caso in cui tale limite venga superato, scatta la presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, anche se svolta tramite intermediari.

Da ciò deriva che l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti, può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità, esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.

Proseguendo sul filone della tipologia di locazioni che possono influenzare la sfera dell’incompatibilità di un Iscritto al CNDCEC, si cita il P.O. n. 09/2024 che tratta del frequente caso in cui un professionista affitta una stanza dello studio professionale a uso diverso da abitazione.

In questo caso, il CNDCEC dopo un excursus nel quale richiama le superiori considerazioni a proposito dell’art. 4 c.1 lett. c) dell’Ordinamento e dell’art. 2082 del C.C., conclude che la locazione/sublocazione di una stanza dello studio professionale può rilevare ai fini dell’incompatibilità con l’esercizio della professione, esclusivamente nel caso in cui si configuri un’attività di impresa.

Il CNDCEC prosegue affermando che tale conclusione, è valida sia nel caso in cui il professionista sia proprietario dell’immobile adibito a studio (locazione), sia nel caso in cui sia il conduttore (sub-locazione).

In entrambi i casi, se si tratta di realizzare una riduzione delle spese di locazione e annesse (per utenze e servizi comuni) già sostenute dal professionista, il CNDCEC afferma che tale situazione non sembra dia luogo alla produzione di nuovi beni o servizi e non modifica la natura dell’attività del professionista, per cui non determina, a suo carico, l’insorgere di profili di incompatibilità.

In entrambi i Pronto Ordini, il CNDCEC specifica che questo servizio di risposta non tende a risolvere specifiche questioni concrete (che sono rimesse all’autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini territoriali), ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale.

 

Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN