L’obbligo di compilazione del quadro RW (dall’anno d’imposta 2023 anche nel 730 come quadro W) sussiste da molti anni e consiste nella segnalazione di tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da particolari categorie di contribuenti, tra le quali rientrano anche le persone fisiche. La segnalazione può avvenire ai soli fini del monitoraggio (come ad esempio nel caso di titolare effettivo) o per il calcolo delle imposte dovute (Ivie e Ivafe).
Se il quadro RW (ora anche W) non è presentato sia nella modalità ordinaria che in quella c.d. tardiva, risultando quindi OMESSO, è assoggettato a sanzioni particolari che dipendono sia dalla tipologia di investimento, sia dal fatto che siano o meno dovute imposte.
Il quadro RW o W è da considerare come un quadro non reddituale, ma valido solo ai fini del monitoraggio fiscale come da DL 167/1990.
Deve esser compilato, come detto, dalle persone fisiche, dai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (come specificato nella Circolare 38/2013), dagli enti non commerciali, dalle società semplici o enti equiparati alle società semplici ai sensi dell’articolo 5 del Tuir e dai titolari effettivi come stabiliti dalla normativa antiriciclaggio, residenti in Italia che detengono all’estero attività di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, tassabili in Italia.
La violazione dell’obbligo di segnalazione è oggetto sanzioni che sono disciplinate dall’art.5 del DL 167/1990 e che è pari alla sanzione pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati.
In caso di detenzione in Paesi Black List, la sanzione passa dal 6% al 30%.
È possibile comunque regolarizzare il quadro RW presentando una dichiarazione integrativa.
In questo caso, trattandosi di dichiarazione infedele, se l’integrativo è presentato oltre i 90 giorni dalla scadenza originaria e alla violazione del solo monitoraggio fiscale sia associato anche un mancato versamento di imposta o di un versamento pari a un’imposta minore a quella dovuta, la sanzione va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta. Tale sanzione è aumentata di 1/3 per redditi e imposte relativi ai paesi Black list.
Riassumendo quindi, alle violazioni relative al quadro RW/W si prevede, in caso di obbligo di presentazione dell’RW/W, l’applicazione generale delle seguenti sanzioni:
- dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, se detenuto in Stati White List
- dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, se detenuto in Stati Black List
In base a quanto poi stabilito dalla Circolare 38/E/2013, è possibile beneficiare del favor rei. La medesima Circolare rammenta che è possibile, per le violazioni sopra citate, avvalersi del c.d. Ravvedimento operoso applicando al sanzione ridotta come sotto specificato
Ravvedimento | entro 90 gg. (1/9) | entro 1 anno (1/8) | entro 2 anni (1/7) | oltre 2 anni (1/6) | dopo il PVC |
Paesi White List | 0,3333% | 0,375% | 0,4286% | 0,5% | 0,6% |
Paesi Black List | 0,6667% | 0,75% | 0,8571% | 1% | 1,2% |
Per il versamento della sanzione ridotta va utilizzato il codice tributo 8911.
Quindi:
– In caso di dichiarazione integrativa presentata entro il termine di 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il contribuente sarà tenuto a versare:
- la sanzione ridotta (1/9 di 250) di euro 27,78
- la sanzione ridotta per insufficiente versamento, se dovuto
– In caso dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di 90 giorni, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ossia entro il 30 novembre dell’anno successivo, il contribuente sarà tenuto a versare:
- per le violazioni riferite al quadro RW/W:
- la sanzione pari allo 0,375% (1/8 del 3%) degli importi non indicati in caso di detenzione in Paesi White List
- la sanzione pari allo 0,75% (1/8 del 6%) degli importi non indicati in caso di detenzione in Paesi Black List
- per le violazioni riferite ai quadri diversi dall’RW/W:
- in assenza di maggiori imposte la sanzione pari a euro 31,25 (1/8 di 250,00)
- la sanzione pari al 15% (1/8 del 120%) sulle maggiori imposte dovute se le attività che producono il reddito sono detenute in Paesi White List
- la sanzione pari al 22,50% (1/8 del 180%) sulle maggiori imposte dovute se le attività che producono il reddito sono detenute in Paesi Black List.
– In caso dichiarazione integrativa presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo nel corso del quale è stata commessa la violazione, ossia entro il 30 novembre del secondo anno successivo, il contribuente sarà tenuto a versare:
- per le violazioni riferite al quadro RW/W:
- la sanzione pari allo 0,4286% (1/7 del 3%) degli importi non indicati in caso di detenzione in Paesi White List
- la sanzione pari allo 0,8571% (1/7 del 6%) degli importi non indicati in caso di detenzione in Paesi Black List
- per le violazioni riferite ai quadri diversi dall’RW/W:
- in assenza di maggiori imposte la sanzione pari a euro 35,71 (1/7 di 250,00)
- la sanzione pari al 17,1429% (1/7 del 120%) sulle maggiori imposte dovute se le attività che producono il reddito sono detenute in Paesi White List
- la sanzione pari al 25,7143% (1/7 del 180%) sulle maggiori imposte dovute se le attività che producono il reddito sono detenute in Paesi Black List.
– In caso dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione, volta a regolarizzare il quadro RW, relativa al secondo anno successivo nel corso del quale è stata commessa la violazione, ossia oltre il 30 novembre del secondo anno successivo, il contribuente sarà tenuto a versare:
- per le violazioni riferite al quadro RW/W:
- la sanzione pari allo 0,5% (1/6 del 3%) degli importi non indicati in caso di detenzione in Paesi White List
- la sanzione pari all’1% (1/6 del 6%) degli importi non indicati in caso di detenzione in Paesi Black List
- per le violazioni riferite ai quadri diversi dall’RW/W:
- in assenza di maggiori imposte la sanzione pari a euro 41,67 (1/6 di 250,00)
- la sanzione pari al 20% (1/6 del 120%) sulle maggiori imposte dovute se le attività che producono il reddito sono detenute in Paesi White List
- la sanzione pari al 30% (1/6 del 180%) sulle maggiori imposte dovute se le attività che producono il reddito sono detenute in Paesi Black List.
– In caso dichiarazione integrativa presentata dopo la consegna da parte della GdF del PVC, volta a regolarizzare il quadro RW, il contribuente sarà tenuto a versare:
- per le violazioni riferite al quadro RW/W:
- la sanzione pari allo 0,6% (1/5 del 3%) degli importi non indicati in caso di detenzione in Paesi White List
- la sanzione pari al 1,2% (1/5 del 6%) degli importi non indicati in caso di detenzione in Paesi Black List
- per le violazioni riferite ai quadri diversi dall’RW/W:
- in assenza di maggiori imposte la sanzione pari a euro 50,00 (1/5 di 250,00)
- la sanzione pari al 24% (1/5 del 120%) sulle maggiori imposte dovute se le attività che producono il reddito sono detenute in Paesi White List
- la sanzione pari al 36% (1/5 del 180%) sulle maggiori imposte dovute se le attività che producono il reddito sono detenute in Paesi Black List.
Ovviamente sono dovute anche le sanzioni per il versamento dell’Ivie e dell’Ivafe per le quali è possibile usufruire del ravvedimento operoso.
Rita Martin – Centro Studi CGN