A seguito delle modifiche introdotte alla misura dell’indennità di congedo parentale che i genitori lavoratori dipendenti possono fruire, l’Inps con Messaggio del 23 luglio 2024, n. 2704, ha comunicato l’aggiornamento della procedura per presentare istanza di congedo parentale.
In particolare, la normativa è stata oggetto di revisione dapprima per effetto dell’articolo 1, comma 359, della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e, successivamente, dall’articolo 1, comma 179, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024).
Le citate disposizioni hanno disposto, rispettivamente, l’elevazione dal 30% all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro i sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) e l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino (o entro i sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), elevata all’80% per il solo anno 2024.
Il quadro normativo relativo all’indennità spettante al lavoratore in caso di fruizione del congedo parentale risulta pertanto il seguente:
- alla lavoratrice madre spetta un periodo di 3 mesi indennizzato al 30% sino al compimento del dodicesimo anno d’età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. L’indennità è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione (per gli anni successivi al 2024 un mese sarà indennizzato all’80% e un mese al 60%);
- al lavoratore padre spetta un periodo di 3 mesi al 30% sino al compimento del dodicesimo anno d’età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. L’indennità è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione (per gli anni successivi al 2024 un mese sarà indennizzato all’80% e un mese al 60%);
- un ulteriore periodo di 3 mesi può essere riconosciuto in via alternativa alla madre o al padre e sarà indennizzato al 30% della retribuzione fino ai 12 anni di età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Resta, invece, fermo il periodo massimo di congedo parentale fruibile da ciascun genitore.
Con Messaggio n. 2704/2024 l’Inps ha chiarito che è stata implementata la procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata.
A tale fine è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”, in fase di presentazione dell’istanza.
N.B. Non è necessario presentare una nuova domanda per eventuali periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.
Si ricorda che l’indennità di congedo parentale elevata all’80% della retribuzione spetta per un mese se la fruizione del congedo di maternità o paternità si è conclusa successivamente al 31 dicembre 2022, mentre l’ulteriore mese al 60% (80% limitatamente all’anno 2024) spetta ai lavoratori che abbiano concluso il periodo di congedo di maternità/paternità dopo il 31 dicembre 2023.
La nuova procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022. Nel caso in cui, invece, l’evento ricada nell’anno 2023, l’inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024).
Nel caso in cui, infine, l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dal 1° gennaio 2024, si applicano le disposizioni della legge di Bilancio 2024 e non è quindi necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo).
N.B. Il medesimo criterio opera anche nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 197/2022.
Inoltre, la procedura di acquisizione della domanda è stata modificata consentendo, attualmente, di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.
In tale modo si garantisce una maggiore efficienza amministrativa in quanto la definizione delle domande può seguire l’ordine cronologico di fruizione dei periodi, evitando sovrapposizioni nel tempo e richieste di modifiche o annullamento di periodi di congedo parentale richiesti e non fruiti.
L’implementazione effettuata non preclude, in ogni caso, la possibilità per il lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro.
Sul punto si ricorda, infatti, che il termine contenuto nell’articolo 32 del Decreto Legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni a tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo parentale fruito a ore), ma non esclude un preavviso superiore.
Infine, si riepilogano le modalità con cui è possibile presentare istanza di congedo parentale:
- online attraverso il servizio dedicato nel sito Inps;
- tramite Contact center;
- rivolgendosi ad enti di Patronato o altri intermediari abilitati dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato