Enti del Terzo Settore: le novità in materia di bilancio, controllo e revisione

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19.7.2024 n. 168 la L. 4.7.2024 n. 104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, in vigore dal 3 agosto 2024, che apporta rilevanti modifiche alla disciplina degli ETS (Enti del Terzo settore) con novità in tema di bilancio, controllo e revisione.

Tra le novità di particolare interesse si segnalano le norme in materia di rendiconto per via della modifica dell’art. 13 del D. Lgs. 117/2017 dove si prevede che gli ETS senza personalità giuridica possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, a condizione che ricavi, rendite, proventi o altre entrate comunque denominate non siano superiori a 300.000,00 euro, rettificando la soglia previgente di euro 200.000,00 euro.

Ragionando in negativo, è possibile affermare, altresì, che il bilancio in forma ordinaria, costituito da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione, deve essere redatto da:

  • Enti del terzo settore privi di personalità giuridica con entrate superiori a 300.000,00 euro;
  • Enti del terzo settore dotati di personalità giuridica.

Viene, altresì, prevista per tutti gli ETS – con o senza personalità giuridica – con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, la possibilità di redigere il rendiconto per cassa indicando le entrate e le uscite in forma aggregata.

Agli ETS diversi dalle imprese sociali che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale viene riconosciuta la facoltà di redigere, anziché il bilancio secondo i dettami del codice civile (ex artt. 2423 e seguenti c.c.), i documenti previsti dal codice del terzo settore (ex art. 13, comma 1 del D. Lgs. 117/2017) comprensivo dello Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione.

Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, oppure, per gli ETS commerciali, presso il Registro delle imprese entro 60 giorni dall’approvazione.

Sono incrementati i limiti dimensionali ai fini della nomina dell’organo di controllo per le associazioni ETS. In particolare, si pongono in evidenza le variazioni intervenute dopo il correttivo dove si prevede che l’obbligo scatti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti:

  Ante L. n. 104/2024 Post L. n. 104/2024
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale Euro 110.000 Euro 150.000
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate Euro 220.000 Euro 300.000
dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità 7 unità

Sono anche innalzati i limiti oltre i quali diviene obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale. In particolare, l’obbligo sorge al superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti:

  Ante L. n. 104/2024 Post L. n. 104/2024
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale Euro 1.100.000 Euro 1.500.000
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate Euro 2.200.000 Euro 3.000.000
dipendenti occupati in media durante l’esercizio 12 unità 20 unità

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN