Il funzionamento delle ferie nei rapporti di lavoro subordinato

Le ferie rappresentano un diritto costituzionalmente garantito in capo al lavoratore.

L’articolo 36, comma 3 della Costituzione, infatti, sancisce espressamente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

La Costituzione rappresenta senza dubbio la disposizione più importante in materia, ma il Legislatore, anche attraverso altre fonti normative, ha più volte garantito il diritto del lavoratore alla fruizione di un periodo di ferie, volto al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.

L’articolo 2109 del codice civile prevede il diritto del prestatore di lavoro ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità.

Il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Inoltre, non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’articolo 2118 c.c. in caso di recesso dal rapporto di lavoro.

Anche la normativa sull’orario di lavoro disciplina espressamente il diritto alle ferie. Infatti, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Tale periodo, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva o quanto previsto dalla specifica disciplina riferita a particolari categorie di lavoratori, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

N.B. la citata disposizione introduce un principio di fondamentale importanza; il divieto di monetizzare le ferie. Tale divieto non opera:

  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro qualora il dipendente abbia un residuo di ferie non godute, che di conseguenza verrà monetizzato;
  • per il periodo eccedente le quattro settimane previsto dalla contrattazione collettiva.

Le ferie godute devono in ogni caso essere retribuite. Al lavoratore che gode di un periodo di ferie, infatti, spetta il medesimo trattamento economico che sarebbe spettato se avesse prestato la propria attività lavorativa (cfr. la recente Sentenza della Corte di Cassazione 19 luglio 2024, n. 19991 che riprende, a sua volta, quanto confermato sul punto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea). Nel dettaglio, la Suprema Corte stabilisce che “qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza”.

La durata effettiva del periodo di ferie è determinata dalla contrattazione collettiva applicata che può prevedere un periodo superiore rispetto alle quattro settimane, previste per legge.

Nel dettaglio, la maturazione delle ferie avviene su base mensile in base all’effettiva prestazione di lavoro resa dal lavoratore. Il rateo ferie matura qualora la prestazione lavorativa abbia superato i 15 giorni nel mese preso a riferimento.

Si ricorda, comunque, che, ai fini del conteggio dei 15 giorni, si considerano lavorati anche i giorni in cui il prestatore di lavoro non ha lavorato per eventi tutelati (es. malattia, fruizione di ferie, permessi retribuiti, congedo di maternità e congedo parentale, etc.). Sul punto è comunque necessario fare riferimento anche alle disposizioni del CCNL applicato.

Il periodo di ferie contrattualmente previsto sarà riproporzionato al periodo in cui il lavoratore risulta in forza nell’anno di riferimento (in caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno). Il periodo di ferie sarà da riproporzionare anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia a tempo parziale.

Riprendendo quanto già previsto dall’articolo 2109 c.c., il periodo di ferie deve essere goduto possibilmente in modo continuativo per almeno 2 settimane. Le restanti settimane (2 settimane ed eventuali ulteriori giorni previsti dalla contrattazione collettiva) possono essere fruite nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione ovvero entro il periodo più lungo eventualmente previsto dal CCNL di riferimento.

Inoltre, si prevede che le ferie debbano essere fruite “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.

Pertanto, i periodi in cui possono essere fruite le ferie nel corso dell’anno sono individuati dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze aziendali e anche degli interessi del lavoratore. Il datore, pertanto, potrà stabilire preventivamente i possibili periodi di fruizione delle ferie, individuando anche periodi di chiusura collettiva, con adeguato preavviso (es. attraverso un piano ferie) e il lavoratore potrà individuare il periodo più adatto alle proprie esigenze in cui godere del riposo.

Infine, si riepilogano nella tabella sottostante alcuni eventi che possono insorgere durante il periodo di ferie.

Tipologia evento Conseguenze sul periodo di ferie
Malattia ·      se la malattia è sorta durante il periodo di ferie, queste vengono sospese solamente qualora la malattia rappresenti un effettivo impedimento del lavoratore al godimento del periodo feriale;

·      se la malattia insorge prima dell’inizio del godimento delle ferie, la malattia continua a decorrere normalmente senza incidere sulle ferie, che potranno essere godute in un periodo successivo.

Festività Nel caso in cui il giorno festivo cada all’interno del periodo di ferie, viene solitamente retribuito il giorno di festività. Pertanto, la festività non viene computata come giorno di ferie goduto.

È in ogni caso necessario verificare quanto eventualmente previsto dal CCNL applicato.

Trattamento di integrazione salariale Nell’ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, il godimento delle ferie può essere rinviato alla ripresa dell’attività lavorativa.

In caso di riduzione dell’attività lavorativa, invece, non sembra giustificabile il differimento del godimento delle ferie, in quanto anche in tali circostanze deve comunque essere garantito al lavoratore il recupero psicofisico correlato all’attività svolta, seppur in misura ridotta.

Ricovero del figlio La malattia del bambino, fino agli otto anni di età, che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.
Periodo di preavviso Il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Congedi di maternità, paternità e parentali Le ferie spettanti non devono essere godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità, di paternità e di congedo parentale.
Richiamo in servizio del lavoratore Durante il periodo di ferie, il datore di lavoro per specifiche ragioni di servizio può richiamare il lavoratore a svolgere l’attività lavorativa.

I contratti collettivi stabiliscono le regole e le causali legittimanti il richiamo e regolamentano gli eventuali aspetti di natura economica.

Il lavoratore richiamato in servizio ha diritto di effettuare il periodo di ferie che ancora gli spetta in un momento successivo, da concordare con il datore di lavoro.

 

Riferimenti normativi:

  • Articolo 36, comma 3 Costituzione
  • Articolo 2109 codice civile
  • Articolo 10 Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66

 

Francesco Geria – Centro Studi CGN