L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023, dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta come misura strutturale. Con Circolare del 23 luglio 2024, n. 84, l’Inps ha fornito le istruzioni operative ai fini della corretta applicazione della misura.
Chi sono i destinatari? Come porre la domanda e quali i requisiti per l’accesso? Come conoscere misura, durata e decorrenza della prestazione?
Esaminiamo di seguito le informazioni da conoscere sull’indennità ISCRO.
Destinatari dell’indennità ISCRO
L’indennità ISCRO è riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1 TUIR (liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo).
Requisiti per l’accesso alla misura
Per accedere all’ISCRO, oltre all’iscrizione alla Gestione Separata, il professionista deve soddisfare i seguenti requisiti:
- non dev’essere titolare di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritto presso altre forme previdenziali obbligatorie, alla data di presentazione della domanda e durante tutto il periodo di fruizione della misura, pena la decadenza dalla stessa;
- non essere beneficiario dell’assegno di inclusione (per tutta la durata della fruizione dell’indennità, pena la decadenza dalla stessa);
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti (il reddito da prendere in considerazione è solamente quello prodotto dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo e non anche ad altre tipologie di reddito);
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito, prodotto per lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma, non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria (requisito verificato tramite il servizio Durc Online);
- essere titolare di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione Separata.
N.B. L’iscrizione alla Gestione Separata deve essere formalizzata dai liberi professionisti prima della presentazione della domanda.
Misura, durata e decorrenza della prestazione
L’indennità ISCRO è pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda, calcolata su base semestrale.
N.B. La prestazione non può essere inferiore a 250 euro mensili né superiore a 800 euro mensili.
Inoltre, la misura:
- è erogata per sei mensilità, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
- non comporta accredito di contribuzione figurativa;
- non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.
Presentazione della Domanda d’indennità ISCRO
La domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i canali messi a disposizione sul portale web dell’Istituto per i cittadini e Istituto di Patronato.
N.B. Nel caso in cui il 31 ottobre cada di domenica la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.
Sarà possibile presentare la domanda di fruizione dal 15 giugno di ogni anno. Per l’anno 2024 la domanda di indennità ISCRO sarà disponibile dal 1° agosto 2024.
Decadenza dalla prestazione e regime di incompatibilità
Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione in caso di:
- titolarità di trattamento pensionistico diretto;
- iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- titolarità dell’assegno di inclusione;
- cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità.
N.B. Nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato, pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità previste, non potrà, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo.
Inoltre, l’ISCRO risulta incompatibile con:
- pensioni dirette a carico dell’AGO e forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative;
- APE sociale;
- assegno di inclusione;
- indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS e indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.
È invece compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; diversamente, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consente l’accesso all’indennità.
Misure di Politiche Attive
I beneficiari dell’indennità ISCRO sono tenuti a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale.
A tal fine, il beneficiario all’atto della domanda, autorizza l’Inps alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell’ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Riferimenti normativi e di prassi:
- Articolo 1, commi da 142 a 155 LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213
- Circolare Inps del 23 luglio 2024, n. 84 Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato