Come di consuetudine il modello 730 Ordinario potrà essere presentato entro il 30 settembre.
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione ordinaria presentata in Agenzia delle Entrate, cosa può fare?
Se la modifica da apportare comporta:
- un maggior credito di imposta
- un minor debito di imposta
- nessuna variazione di imposta
potrà presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre.
A seconda della modifica/correzione da effettuare il contribuente potrà presentare un 730 integrativo di tipo 1, 2 o 3.
INTEGRATIVO CODICE 1
Tale dichiarativo può essere presentato se la modifica da apportare comporta un maggior credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella del 730 ordinario e se lo stesso risulta conguagliato dal sostituto d’imposta. Il contribuente in questo caso può rivolgersi anche ad un CAF/Professionista abilitato diverso da quello che ha elaborato il 730 ordinario.
INTEGRATIVO CODICE 2
Se il sostituto indicato nel 730 ordinario è errato e lo stesso ha provveduto ad effettuare il diniego è possibile presentare un 730 integrativo di tipo 2. Tale dichiarativo deve essere presentato dallo stesso CAF/Professionista abilitato che ha gestito il 730 ordinario, a meno che il 730 ordinario non sia stato inviato tramite FiscoOnLine.
INTEGRATIVO CODICE 3
Se è necessario apportare modifiche sia nei confronti del sostituto d’imposta indicato nel 730 ordinario (il quale non ha proceduto al conguaglio del dichiarativo) sia per effettuare variazioni che determinino un maggior credito, un minor debito o un’imposta pari a quella del 730 ordinario deve essere presentato un 730 integrativo di codice 3. Anche in questo caso il contribuente deve obbligatoriamente rivolgersi allo stesso CAF/Professionista abilitato che ha gestito il 730 ordinario, a meno che il 730 ordinario non sia stato elaborato tramite FiscoOnLine.
Qualora il contribuente non rientri nelle casistiche sopra riportate dovrà invece:
- presentare un modello Redditi Correttivo nei termini entro il 31 ottobre 2024;
- presentare un modello Redditi Integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo dalla presentazione della dichiarazione oggetto di modifica (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
In conclusione, si ricorda che in presenza di un mod. 730 Integrativo gli acconti derivanti dal 730 ordinario restano sempre invariati e che non è ammessa la presentazione di un mod. 730 Integrativo se, anche per una sola imposta, risulta un maggior debito o un minor credito.
Debora Dal Molin – Centro Studi CGN