Redditometro 2.0: doppia soglia per i controlli

Il cd redditometro o accertamento sintetico puro è disciplinato dall’art. 38 del DPR  600/1973 dove si prevede la possibilità di determinare induttivamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta a meno che quelle spese siano avvenute avvalendosi di

  • redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta,
  • redditi esenti,
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
  • redditi comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Il meccanismo previsto dalla norma consente all’Amministrazione finanziaria di determinare il reddito partendo dal fatto noto per pervenire al reddito presunto, in maniera induttiva considerando elementi indicativi di capacità contributiva (consumi, investimenti e risparmi) individuati mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.

Con D.Lgs. 108/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20.5.2024, il MEF ha definendo i nuovi indici di capacità contributiva (contenenti, rispetto al passato, le medie ISTAT), rimettendo in gioco il cd. redditometro. In seguito alle polemiche, un video sui social, a cura della Presidenza del Consiglio annunciava la sospensione del decreto in attesa di ulteriori approfondimenti e con un atto di indirizzo del 23.5.2024 disponeva il differimento dello strumento accertativo all’entrata in vigore dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative all’articolo 38, comma 5, D.P.R. 600/1973.

Il D.Lgs. 108/2024 ha apportato alcune novità in tema di accertamento e tra le più significative si riscontra la modifica del comma 6 dell’art. 38 del DPR 600/1973 che si riporta nella tabella sottostante:

Ante D.Lgs. 108/2024

Art. 38, comma 6, DPR 600/1973

Post D.Lgs. 108/2024

Art. 38, comma 6, DPR 600/1973

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Nei casi di cui al primo periodo, il contribuente può sempre dimostrare che:

a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;

b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;

c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.

 

L’aspetto di maggior interesse della novella legislativa è rappresentato da una doppia soglia da tener presente prima di procedere con l’accertamento:

  1. viene confermato che lo scostamento tra reddito ricostruito attraverso le spese sostenute e reddito effettivamente dichiarato deve essere almeno il 20% del reddito ricostruito;
  2. lo scarto deve essere superiore almeno a dieci volte all’assegno sociale annuo (attualmente pari 6.947,33 euro), vale a dire poco meno di 70mila euro.

Secondo il sistema previgente, in presenza di un reddito dichiarato pari a euro di 10.000 sarebbe stato sufficiente all’Agenzia delle Entrate ricostruire induttivamente un reddito di euro 12.500 attraverso le spese per avviare il confronto con il contribuente. Il nuovo sistema, invece, per lo stesso caso, prevede che l’accertamento possa scattare solo in presenza di un reddito ricostruito a ridosso di euro 80.000.

Il nuovo sistema dovrebbe consentire di mirare i controlli sugli scostamenti di maggiore entità basandoli sull’analisi di rischio e concentrando l’impegno sui grandi evasori o rispetto a chi non dichiara nulla evitando di agire nei riguardi di possessori di redditi che presentano scostamenti di modesta entità.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN