Bollo su fatture elettroniche del 2° trimestre entro il 30 settembre

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2024, gli elenchi A e B necessari al calcolo dell’imposta di bollo dovuta.

L’elenco, denominato elenco “A”, contiene le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo; questo elenco non può essere modificato.

L’elenco, denominato elenco “B”, contiene le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta di bollo, benché ne sorga l’obbligo; questo elenco può essere modificato dal contribuente o dal suo intermediario entro la data del 10 settembre 2024.

Con riferimento al solo elenco “B”, l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle modifiche effettuate dal contribuente, rende disponibile, entro il prossimo 20 settembre, l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta. L’imposta così determinata, potrà essere pagata dal contribuente entro il prossimo 30 settembre 2024.

Ricordiamo che per quanto riguarda il calcolo dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2024, se il risultato è un importo inferiore a 5 mila euro, il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (ossia entro il prossimo 30 settembre anziché entro il 31 maggio scorso). Si tratta di una particolare semplificazione prevista dall’articolo 17 del D.L. n. 124/2019.

Se anche l’imposta dovuta complessivamente per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri si mantiene inferiore a 5 mila euro, il versamento potrà essere effettuato per entrambi i periodi entro il termine previsto per il terzo trimestre (vale a dire entro il 30 novembre 2024).

Come si versa l’imposta di bollo?

Il pagamento può essere eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e Corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

La funzionalità web per il pagamento dell’imposta di bollo consente la consultazione dei versamenti eseguiti per i trimestri e delle rispettive ricevute di elaborazione.

Il versamento del tributo può essere anche effettuato con il modello di pagamento F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 2521 per l’importo relativo al primo trimestre
  • 2522 per l’importo relativo al secondo trimestre
  • 2523 per l’importo relativo al terzo trimestre
  • 2524 per l’importo relativo al quarto trimestre
  • 2525 per l’importo relativo alle sanzioni
  • 2526 per l’importo relativo agli interessi

I codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta (2521 e/o 2522).

Nel caso in cui il versamento dell’imposta di bollo sia stato omesso oppure carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo PEC del contribuente, nella quale indica l’importo dovuto per l’imposta dovuta, la sanzione prevista dall’art. 13 comma 1, del D. Lgs n. 471/1997, ridotta a un terzo e gli interessi.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti non effettuati o effettuati in maniera carente oppure procedere al versamento di quanto effettivamente dovuto.

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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