Con il messaggio n. 2976 dello scorso 6 settembre 2024, l’INPS ha fornito le istruzioni relative alla consultazione delle graduatorie per l’erogazione del cosiddetto bonus psicologo per l’anno 2024, relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023 distinti per Regione e Provincia Autonoma
Come chiarito dall’istituto previdenziale, le graduatorie sono state elaborate sulla base del valore ISEE più basso e in caso di parità di valore dell’ISEE, l’INPS ha tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del decreto interministeriale 24 novembre 2023, come ripartita nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto.
Le graduatorie sono consultabili attraverso il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” accedendo con SPID di secondo livello o superiore, CNS o Carta d’identità elettronica 3.0.
Le graduatorie pubblicate possono presentare diversi stati di accoglimento:
- presentano lo stato “Accolta” nel caso in cui sia avvenuto il riconoscimento dell’intero importo spettante da utilizzare entro 270 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio n. 2584 dello scorso 11 luglio 2024;
- presentano lo stato “Parzialmente accolta” nel caso in cui il riconoscimento sia avvenuto in maniera parziale fino a concorrenza delle risorse economiche assegnate alla Regione/Provincia autonoma; nel caso siano stanziate o si rendessero disponibili ulteriori risorse (perché ad esempio l’intero importo del voucher non venisse utilizzato da parte di altri beneficiari, nel termine previsto di 270 giorni), potrà essere erogata la somma residua fino a concorrenza dell’intero importo spettante;
- presentano lo stato “Non accolta provvisoria” nel caso in cui vi sia incapienza delle risorse economiche messe a disposizione delle Regioni/Province autonome; nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse o nel caso in cui non venissero utilizzate le risorse assegnato nel termine previsto di 270 giorni, potranno essere individuati nuovi beneficiari con i medesimi criteri previsti per la prima assegnazione.
Relativamente ai soggetti con domanda in stato “Non accolta provvisoria”, il messaggio n. 2976 dell’INPS chiarisce che i soggetti con stato non accolta provvisoria, accedendo all’apposito servizio, possono visualizzare, oltre al numero relativo alla propria posizione in graduatoria, anche la posizione e il valore dell’ISEE dell’ultimo assegnatario.
Ricordiamo che il bonus psicologo, (contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia) è un aiuto economico in favore di persone in stato di ansia, stress e depressione che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il bonus psicologico, nato nel 2022 e poi prorogato per gli anni 2023 e 2024, spetta per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia per un massimo di 1500 euro ed è destinato solo ai cittadini con un ISEE inferiore a 50 mila euro.
Il bonus è stato inizialmente introdotto per sostenere le persone colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19. Successivamente, ed è stato riconfermato anche per gli anni successivi, fino al 2024, in considerazione delle ripercussioni economiche e sociali che la pandemia continua ad avere su chi ne è stato colpito.
Il bonus psicologo può essere sfruttato soltanto per le sedute di psicoterapie presso quei professionisti che hanno reso nota la propria volontà di partecipare all’iniziativa. Le sedute coperte dal contributo potranno essere sia in presenza che on line.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN