Sono numerose le modifiche che ha apportato il D. Lgs. 108/2024 in materia di concordato preventivo biennale (ex D. Lgs 13/2024). Tra le novità più significative, con la finalità di rendere l’istituto più appetibile per i contribuenti, è stato introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato in favore dei soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (soggetti ISA) nonché dai contribuenti forfetari.
Per i soggetti che applicano gli ISA, si tratta di una novità apportata dal correttivo (ex art. 20-bis, Dlgs 13/2024) che introduce un regime da ritenersi facoltativo dove si prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo antecedente all’ingresso nel biennio di prima applicazione (2024 – 2025), vale a dire il periodo d’imposta (2023, per il CPB 2024-2025).
In particolare per entrambi i periodi oggetto del concordato (2024 e 2025), per tali contribuenti sarà possibile:
- per la parte di reddito d’impresa/lavoro autonomo concordato eccedente il corrispondente reddito dichiarato nel periodo 2023 indicato nel rigo P04 del mod. CPB (dunque con le rettifiche ex artt. 15 e 16, Dlgs 13/2024),
- determinare una imposta sostitutiva dell’Irpef/Ires e relative addizionali, applicando le seguenti aliquote in ragione del relativo punteggio ISA:
PUNTEGGIO ISA
PERIODO IMPOSTA 2023 |
IMPOSTA
SOSTITUTIVA |
Pari o superiore a 8 | 10% |
Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 | 12% |
Inferiore a 6 | 15% |
Si tratta, a tutti gli effetti, di una flat tax incrementale che:
- per i soggetti Irpef sostituisce l’applicazione dell’Irpef secondo le aliquote riferite agli scaglioni e relative addizionali;
- per i soggetti Ires sostituisce l’aliquota ordinaria del 24%.
Trattandosi di un’imposta sostitutiva che non consente la possibilità di abbattimenti, la convenienza è strettamente legata alla presenza di oneri detraibili di notevole entità.
La misura agevolativa oltre ad applicarsi in sede di prima adesione al concordato preventivo biennale verrà utilizzata anche in caso di rinnovo della proposta biennale: in particolare, quale parametro di riferimento per l’individuazione dell’eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva si assume il reddito effettivo “normalizzato” (rettificato ex artt. 15 e 16) dichiarato nel periodo d’imposta antecedente al biennio di rinnovo del concordato. In pratica, il rinnovo della proposta sui periodi 2026-2027 comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla differenza (positiva) tra il reddito concordato per tali periodi 2026-2027 (normalizzato dei componenti straordinari 2026-2027) rispetto al reddito effettivo del periodo 2025 (al netto dei componenti straordinari 2025).
Anche per i soggetti forfettari il decreto correttivo prevede la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva sulla parte eccedente il reddito. In particolare, per il solo periodo 2024, i contribuenti possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o lavoro autonomo concordato eccedente il corrispondente reddito indicato nel rigo LM63 del mod. Redditi/2024 a un’imposta sostitutiva in ragione delle seguenti aliquote:
REGIME FORFETTARIO | IMPOSTA SOSTITUTIVA |
Regime generale | 10% |
Start up | 3% |
L’imposta sostituiva va versata nei termini ordinari, vale a dire:
- entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza
- è possibile differire il versamento di 30 giorni con applicazione della maggiorazione dello 0,4%.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN