È stata pubblicata l’attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 18/E del 17 settembre 2024, sul concordato preventivo biennale che illustra gli aspetti normativi del nuovo istituto giuridico con una parte finale contenente chiarimenti in modalità domande e risposte.
Con riguardo ai contribuenti forfetari, il documento di prassi riprende quanto previsto dal decreto dove viene esplicitata la parte relativa alla determinazione delle imposte dovute in seguito all’accettazione della proposta secondo cui “Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori salvo che nell’ipotesi di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.”. (ex art. 30, al comma 1…)
Anche se sul punto in questione non vi erano particolari dubbi, il documento di prassi precisa che in conseguenza dell’accettazione della proposta di concordato e del corretto adempimento degli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, quindi, gli eventuali maggiori redditi conseguiti nei periodi d’imposta oggetto di concordato non potranno influire sul quantum della pretesa tributaria preventivamente stabilito.
In relazione al meccanismo di individuazione della base imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva si consideri l’esempio sotto riportato:
- un contribuente che esercita attività di Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande applica il regime forfetario di determinazione del reddito con la previsione di un’imposta sostitutiva calcolata con aliquota del 15 per cento; per il periodo d’imposta 2023 dichiara un reddito d’impresa pari a 24.000 euro, in quanto al complesso di ricavi di 60.000 euro applica il coefficiente di redditività del 40 per cento;
- il reddito da prendere a base della proposta di CPB per il periodo d’imposta 2024 è dunque pari a 24.000, a fronte del quale viene proposto un reddito da concordare di 24.900 euro;
- sulla base di tali dati, per il periodo d’imposta 2024, la parte di reddito d’impresa derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta risulta essere pari a 900 euro (24.900 – 24.000).
Ne consegue che:
- Il contribuente indicato nell’esempio si trova nella condizione di assoggettare a imposta sostitutiva per il periodo d’imposta 2024, il reddito eccedente di 900 euro applicando l’aliquota del 10% e versando un importo pari a 90 euro.
- la pretesa fiscale rimarrebbe tale anche nell’ipotesi in cui il reddito effettivo 2024 fosse stato pari a euro 26.000;
- in caso di rinnovo del concordato preventivo per il 2025, il reddito da prendere in considerazione, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostituiva del 10%, e da confrontare rispetto al reddito concordato per il 2025, sarà però pari a quello effettivo per il 2024 (euro 26.000).
Altro chiarimento riguarda il contribuente che nel 2023 ha superato la soglia di euro 85.000 prevista per l’applicazione del regime forfettario. In tale evenienza, il contribuente non potrà aderire alla proposta di concordato prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025 in quanto il soggetto si ritrova in una specie di limbo non avendo applicato gli ISA nel 2023 e fuoriuscendo dal regime forfettario per il 2024. Il chiarimento interessa i ricavi/compensi che si collocano nell’intervallo tra euro 85.000 e euro 100.000 per il 2023. Nel caso in cui, invece, i ricavi/compensi per il 2023 fossero stati superiori a euro 100.000 ci sarebbe stata la fuoriuscita sin per il periodo d’imposta 2023 dal regime forfettario con conseguente elaborazione degli ISA che avrebbe consentito l’accesso al concordato preventivo per il biennio 2024/2025.
Altra questione su cui si è tanto dibattuto riguarda il superamento nel corso del 2024 della soglia di 100.000,00 euro e fino a euro 150.000 di ricavi e compensi. In tale circostanza, i contribuenti in regime forfetario dovrebbero poter continuare ad applicare il concordato preventivo sebbene la circostanza comporti la fuoriuscita immediata dal regime forfettario. In questo caso, il reddito rilevante rimane quello concordato e la tassazione seguirà la disciplina ordinaria, con IRPEF e relative addizionali in quanto il concordato preventivo mantiene efficacia e, nonostante la fuoriuscita immediata dal regime, può essere applicata l’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis del D. Lgs. 13/2024 prevista per i soggetti forfetari per quanto concerne la parte eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta,
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN