La normativa sul concordato preventivo fiscale introduce una modalità semplificata di calcolo dell’acconto relativo ai periodi d’imposta 2024 con riferimento ai contribuenti forfetari.
L’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.
Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
- se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di start up della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente;
- se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Si consideri un contribuente persona fisica, in regime forfettario con aliquota sostituiva del 15% che presenta i seguenti elementi essenziali:
- reddito di impresa dichiarato nel quadro LM, rigo 34, col 3 per il 2023 euro 40.000;
- oneri deducibili euro 10.000;
- reddito di impresa concordato per il 2024 euro 45.000.
In ragione di quanto indicato in sede di modello dichiarativo, per la definizione del saldo imposte 2023 e primo acconto 2024 si avrà:
Mod. Redditi 2024 – Quadro LM anno di imposta 2023 | |
Base imponibile imposta sostitutiva
(euro 40.000 – 10.000) |
30.000 |
Imposta sostitutiva 15% | 4.500 |
Primo acconto dovuto per il 2024 (50% imposta) | 2.250 |
Si procede con la determinazione del secondo acconto applicando il criterio della “sostituzione del reddito” considerando il reddito di impresa concordato euro 45.000:
Quadro LM criterio della sostituzione del reddito | |
Base imponibile imposta sostitutiva
(euro 45.000 – 10.000) |
35.000 |
Imposta sostitutiva 15% | 5.250 |
Acconto dovuto per il 2024
(100% imposta sostitutiva) |
5.250 |
Dedotto primo acconto | 2.250 |
Secondo acconto da versare
entro il 2 dicembre 2024 |
3.000 |
Si procede con la determinazione del secondo acconto applicando il criterio alternativo della percentuale di maggiorazione. In tal caso, lo sviluppo dei conteggi sarà il seguente:
Quadro LM anno di imposta 2023 | |
Base imponibile imposta sostitutiva
(euro 40.000 – 10.000) |
30.000 |
Imposta sostitutiva 15% | 4.500 |
Primo acconto dovuto per il 2024 (50% imposta) | 2.250 |
Secondo acconto dovuto per il 2024 (50% imposta) | 2.250 |
Si rende necessario verificare se sussiste una differenza positiva tra il reddito concordato per il 2024 e il reddito dichiarato per il 2023.
Base imponibile per il versamento percentuale sul reddito concordato | |
Reddito concordato per il 2024 | 45.000 |
Reddito di impresa dichiarato per il 2023 | 40.000 |
Base imponibile conguaglio percentuale secondo acconto (euro 45.000 – 40.000) | 5.000 |
La maggiorazione presenta l’aliquota pari al 10%:
Maggiore secondo acconto da versare secondo il criterio alternativo a percentuale in percentuale | |
Base imponibile conguaglio percentuale secondo acconto (euro 45.000 – 40.000) | 5.000 |
moltiplicato 10% a titolo di maggiorazione per concordato | 500 |
In conclusione il contribuente, in sede di secondo acconto (entro il 2 dicembre 2024) dovrà versare:
Secondo acconto 2024 da versare | |
Secondo acconto dovuto per il 2024 calcolato con criterio storico | 2.250 |
Maggiorazione concordato | 500 |
Totale da versare | 2.750 |
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN