La disciplina del CPB (artt. 17 e 20, D. Lgs. 13/2024) introduce una modalità semplificata di calcolo degli acconti relativi ai periodi d’imposta oggetto di concordato. L’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
In particolare, per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
- se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB;
- se l’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto CPB;
- se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto metodo previsionale o del reddito sostituito), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Si consideri un contribuente soggetto IRPEF che compila il quadro RG che presenta i seguenti elementi principali:
- reddito di impresa dichiarato per il 2023 pari a euro 40.000 di cui euro 2.000 di plusvalenze;
- oneri deducibili euro 10.000;
- reddito di impresa concordato per il 2024 pari a euro 45.000.
Per la definizione del saldo imposte 2023 e primo acconto 2024 si avrà:
Mod Redditi/2024 – Anno imposta 2023 – Quadro RN | |
Base imponibile IRPEF (euro 40.000 – 10.000) | 30.000 |
IRPEF | 7.400 |
Detrazione per redditi da lavoro di cui rigo RN7 | 227 |
Differenza RN 34 | 7.173 |
Primo acconto dovuto per il 2024 (50% rigo differenza) | 3.586 |
Si procede con la determinazione del secondo acconto applicando il criterio della “sostituzione del reddito” considerando il reddito di impresa concordato pari a euro 45.000.
Mod Redditi/2024 – Anno imposta 2023 – Quadro RN | |
Base imponibile IRPEF (euro 45.000 – 10.000) | 35.000 |
IRPEF | 9.150 |
Detrazione per redditi da lavoro – rigo RN7 | 114 |
Differenza RN 34 | 9.036 |
Acconto complessivamente dovuto per il 2024
(100% rigo differenza) |
9.036 |
Dedotto primo acconto | 3.586 |
Secondo acconto | 5.450 |
Si procede con la determinazione del secondo acconto applicando il criterio della “percentuale”
In ragione delle novità del decreto correttivo, la determinazione del secondo acconto potrà essere effettuata anche secondo una metodologia alternativa che non prevede di dover “ricalcolare virtualmente” il modello Redditi 2024 anno di imposta 2023 al fine di rideterminare il rigo differenza.
Il criterio alternativo della maggiorazione consente di determinare il secondo acconto partendo dal criterio storico e aggiungendo il versamento di una maggiorazione calcolata in misura fissa sulla differenza tra il reddito concordato per il 2024 e il reddito al netto degli elementi straordinari in modo da renderlo normalizzato e poterlo confrontare col reddito concordato 2024.
Si procede con la determinazione del secondo acconto.
Quadro RN anno di imposta 2023 | |
Base imponibile IRPEF (euro 40.000 – 10.000) | 30.000 |
IRPEF | 7.400 |
Detrazione per redditi da lavoro – rigo RN7 | 227 |
Differenza | 7.173 |
Dedotto primo acconto | 3.586 |
Secondo acconto da versare entro il 2 dicembre 2024 | 3.586 |
Occorre poi verificare se è dovuta la maggiorazione in misura fissa, verificando se sussiste una differenza positiva tra il reddito concordato per il 2024 e il reddito dichiarato per il 2023 “normalizzato”.
Base imponibile per il versamento percentuale sul reddito concordato | |
Base imponibile IRPEF – Reddito concordato | 45.000 |
Reddito di impresa dichiarato per il 2023 | 40.000 |
Meno variabile non concordabile (plusvalenza) | 2.000 |
Reddito dichiarato 2023 al netto elementi straordinari | 38.000 |
Base imponibile conguaglio percentuale secondo acconto
(euro 45.000 – 38.000) |
7.000 |
Trattandosi di soggetto IRPEF l’aliquota cui fare riferimento è pari al 10%:
Maggiore secondo acconto da versare in percentuale | |
Base imponibile conguaglio percentuale secondo acconto (euro 45.000 – 38.000) | 7.000 |
moltiplicato 10% a titolo di maggiorazione per concordato | 700 |
In conclusione il contribuente, in sede di secondo acconto (entro il 2 dicembre 2024) dovrà versare:
Secondo acconto 2024 da versare | |
Secondo acconto dovuto per il 2024 (50% rigo differenza) calcolato con criterio storico | 3.586 |
Maggiorazione concordato | 700 |
Totale da versare | 4.286 |
E’ il caso di evidenziare che l’adesione al concordato preventivo non pregiudica la possibilità di avvalersi di ulteriori elementi previsionali. E’ necessario considerare, però, che il criterio di calcolo previsionale deve tener presente del reddito già concordato e l’eventuale previsione del minor carico fiscale deve essere limitato ad eventuali altri oneri deducibili e detraibili che ridurrebbero l’IRPEF netta.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN