CSRD, rendicontazione di  sostenibilità estesa alle PMI

Il testo del  D. lgs. n. 125 del 6 settembre 2024, di recepimento della Direttiva CSRD, prevede l’estensione alle piccole e medie imprese diverse dalle microimprese degli obblighi di reporting non finanziario, già previsto per le imprese di grandi dimensioni, e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità.

Ai fini della definizione del perimetro di applicazione delle nuove regole di rendicontazione, si rende necessario specificare i criteri dimensionali. A tal fine si rende necessario specificare quanto segue.

Per “gruppo di grandi dimensioni” si deve intendere gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti.

Criterio dimensionale Soglia di riferimento
Totale attivo dello
stato patrimoniale
Superiore a euro 25.000.000
Ricavi netti Superiore a euro 50.000.000
N. dipendenti Superiore a 250
La verifica dei parametri su base aggregata senza operazioni di consolidamento prevede la maggiorazione del 20% dei parametri attivo patrimoniale e ricavi netti.

 

Per “imprese di grandi dimensioni” le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti

Criterio dimensionale Soglia di riferimento
Totale attivo dello
stato patrimoniale
Superiore a euro 25.000.000
Ricavi netti Superiore a euro 50.000.000
N. dipendenti Superiore a 250

 

Per “piccole e medie imprese quotate” si intendono le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati

Criterio dimensionale Soglia di riferimento
Totale attivo dello
stato patrimoniale
Superiore a euro 450.000 e
Inferiore a euro 25.000.000
Ricavi netti Superiore a euro 900.000
Inferiore a euro 50.000.000
N. dipendenti Non inferiore a 11
Non superiore a 250

 

La CSRD si applica progressivamente ad una amplia platea di imprese a partire dal 1° gennaio 2024 per le imprese di grandi dimensioni che superano il numero medio di 500 dipendenti, che costituiscono anche enti di interesse pubblico (società emittenti valori mobiliari, banche, assicurazioni), per estendersi dal 1° gennaio 2025 alle altre imprese di grandi dimensioni fino al 1° gennaio 2026 alle piccole e medie imprese quotate in borsa.

La CSRD introduce molteplici obblighi di rendicontazione che troveranno spazio in in una apposita sezione della relazione sulla gestione. Si tratta di delineare:

  • L’impatto dell’attività di impresa sulle questioni di sostenibilità (impatto inside-out),
  • nonché come le questioni di sostenibilità possano influire sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione (impatto outside-in).

In particolare, la relazione di sostenibilità dovrà comprendere:

  • la descrizione del modello di business e della strategia aziendale utile a comprendere la resilienza dell’impresa in relazione ai rischi di sostenibilità, le opportunità ed i piani finanziari e di investimento, nonché il rapporto con gli Stakeholders e le modalità di attuazione della strategia dell’impresa in relazione ai temi ESG e le relative tempistiche;
  • la descrizione del ruolo e delle competenze e capacità degli organi di amministrazione e degli organi di controllo;
  • la descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le informazioni su sistemi di incentivi connessi ai temi ESG per i membri degli organi di amministrazione e controllo;
  • la descrizione delle procedure di dovuta diligenza e, ove applicabile, la norma rinvia alla Due Diligence Directive approvata dall’Unione Europea nei mesi scorsi (la CSDDD);
  • i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, comprendendo in questo caso anche la catena di fornitura, nonché le azioni intraprese dall’impresa per prevenire o attenuare impatti negativi o per porvi rimedio;
  • la descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità e la loro modalità di gestione;
  • gli indicatori e KPI pertinenti alla comunicazione delle informazioni di cui sopra.

Oltre alle tante informazioni richieste, una importante innovazione risiede nella necessità di coerenza tra informazioni finanziarie e informazioni di sostenibilità.

Ai fini dell’attestazione di sostenibilità, un ruolo decisivo verrà svolto dal revisore di sostenibilità, professionista qualificato, nuova figura disciplinata dal decreto in esame con una serie di modifiche e al DLgs.39/2010. Si evidenzia che il “revisore della sostenibilità” possa essere lo stesso incaricato della revisione del bilancio o, alternativamente, un revisore diverso.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN