Decreto Sostenibilità e bilanci: in vigore i nuovi parametri dimensionali

E’ stato pubblicato il D Lgs. 6.9.2024 n. 125 (G.U. 10.9.2024 n. 212) rubricato Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità” che reca importanti novità di sicuro impatto in materia di informativa societaria.

Tra gli aspetti maggiormente significativi del D. Lgs. 125/2024 (c.d. Decreto sostenibilità) che impatteranno in vista della chiusura del bilancio al 31/12/2024, si evidenza la modifica dei criteri dimensionali (totale attivo e ricavi e prestazioni) per la redazione dei bilanci di esercizio per le microimprese e i bilanci in forma abbreviata % nonché in materia di bilanci consolidati che sono stati aumentati del 25. Sebbene si tratti di un aumento che tiene conto dell’inflazione di questi anni, l’incremento dei limiti dimensionali porterà ad allargare la platea del numero di soggetti che potranno fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

In particolare, l’art. 16 del Decreto sostenibilità modifica, al comma 1, le disposizioni del codice civile che disciplinano il bilancio abbreviato e il bilancio delle micro imprese: (ex artt. 2435-bis comma 1 c.c. e 2435-ter comma 1) stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata oppure nell’ulteriore forma semplificata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti che vengono evidenziati nella versione precedente e successiva al decreto in esame.

LIMITI
DIMENSIONALI
MICROIMPRESE
(Art. 2435-ter C.C.)
FORMA ABBREVIATA
(Art. 2435-bis
C.C.)
FORMA ORDINARIA
NO TITOLI NEGOZIATI
IN MERCATI REGOLAMENTATI
  ANTE POST ANTE POST ANTE POST
TOTALE ATTIVO ≤ € 175.000 ≤ € 220.000 ≤ € 4.400.000 ≤ € 5.500.000 > € 4.400.000  > € 5.500.000
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI ≤ € 350.000 ≤ € 440.000 ≤ € 8.800.000 ≤ € 11.00.000 > € 8.800.000 > € 11.00.000
DIPENDENTI

IN MEDIA ESERCIZIO

≤ 5 unità ≤ 5 unità ≤ 50 unità ≤ 50 unità > 50 unità > 50 unità

 

Per il bilancio consolidato l’art. 16 del decreto sostenibilità, al comma 2, dispone la modifica dell’art. 27, comma 1, D. Lgs. 127/91 stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti che vengono evidenziati prima e dopo il decreto in esame:

LIMITI
DIMENSIONALI
BILANCIO CONSOLIDATO
Art. 27, comma 1, D.Lgs. 127/1991
  ANTE POST
TOTALE DEGLI ATTIVI ≤ € 20.000.000 ≤  € 25.000.000
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI ≤ € 40.000.000 ≤ € 50.000.000
DIPENDENTI
IN MEDIA ESERCIZIO
≤ 250 unità ≤ 250 unità

 

Per completezza, il successivo comma 1-bis dell’art. 27 del DLgs. 127/91 prevede anche la possibilità di effettuare la verifica su base aggregata, vale a dire senza effettuare le operazioni di consolidamento, considerando le grandezze economiche (totale attivi e ricavi vendite e prestazioni) maggiorati del 20%, rispettivamente, a 30.000.000 e 60.000.000 euro.

In pratica, in tutte le situazioni:

  • resta immutato il numero dei dipendenti, rispettivamente (fino a 5 per soggetti micro, a 50 per i bilanci in forma abbreviata e 250 per i consolidati);
  • si conferma la norma che prevede di non superare due dei citati limiti riferiti a attivi, ricavi e dipendenti.

Nel primo esercizio dell’attività dell’impresa, i limiti dimensionali non devono essere ragguagliati alla durata dello stesso in quanto l’esercizio è tale anche se di durata inferiore all’anno. Inoltre, per i bilanci in forma abbreviata e semplificata, è il caso di evidenziare che le soglie da non superare non devono essere necessariamente gli stessi nel biennio di osservazione.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN