Enti Terzo Settore: assunzione agevolata di giovani affetti da disabilità

L’Inps, con proprio Messaggio n. 2906 del 29 agosto 2024, indica le modalità di presentazione delle istanze per poter usufruire dell’incentivo a seguito dell’assunzione di giovani con disabilità, introdotto dal Decreto Legge n. 48/2023.

Il Decreto Lavoro, infatti, ha introdotto un incentivo a favore degli Enti del Terzo Settore, di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e ONLUS.

In particolare, al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui sopra, è stato istituito un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

N.B. In un momento successivo è stato ampliato il termine entro cui poter effettuare l’assunzione per poter accedere al beneficio. Il termine del 31 dicembre 2023 è stato prorogato al 30 settembre 2024.

Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024 (Decreto adottato il 27 giugno 2024).

Beneficiari dell’incentivo

Il contributo può essere richiesto:

  • dagli Enti del Terzo Settore di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. n. 460/1997;

che assumono, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, persone con disabilità, di età inferiore ai 35 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

Come specificato dal Decreto Interministeriale, il contributo può essere riconosciuto anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, purché questa sia avvenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

Il contributo risulta inoltre cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità.

Misura del contributo

L’esonero è erogato nella misura pari a 12.000 euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata nei confronti di giovani con disabilità, e nella misura pari a 1.000 euro per ogni mese dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024.

N.B. In caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto.

Per le assunzioni effettuate nel mese di settembre 2024, sarà erogata la parte di contributo una tantum pari a 12.000 euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Il contributo complessivo sarà erogato in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.

Requisiti di accesso al beneficio

Il contributo, ferme restando le disposizioni relative agli aiuti “de minimis” di cui al regolamento (UE) 2023/2831 e le ulteriori condizioni poste dalla norma istitutiva della misura, è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Modalità di presentazione delle istanze

Come già accennato, l’Inps con proprio Messaggio n. 2906/2024 ha fornito le istruzioni per la corretta presentazione della domanda.

Le istanze, infatti, devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, online direttamente dal sito internet www.inps.it, attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

È poi necessario selezionare l’apposito oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”.

N.B. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf (Allegato n. 2 Messaggio Inps) debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Dovrà, inoltre, essere allegato anche il file, in formato .csv, messo a disposizione dall’Istituto (Allegato n. 3 Messaggio), debitamente compilato con riferimento alle informazioni inerenti la tipologia del datore di lavoro, l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo, i dati di assunzione dei giovani lavoratori con disabilità.

Ai fini della trasmissione dell’istanza, è necessario:

  • accedere al “Cassetto previdenziale del contribuente”;
  • selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere la domanda del contributo, per la quale si ha titolarità per operare o a seguito di delega;
  • creare una nuova comunicazione tramite il menu “Crea Comunicazione”, presente sotto la voce “Contatti”;
  • selezionare esclusivamente “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”, sotto la voce “Assunzioni agevolate e sgravi”.
  • e) allegare il file in formato .pdf (Allegato n. 2 al Messaggio n. 2906/2024), oltre alla copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario;
  • allegare il file dei dati utili all’istruttoria (Allegato n. 3), in formato .csv.
  • trasmettere la domanda attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, comprensiva dei file di cui sopra, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.

Gli esiti delle domande saranno forniti ai datori di lavoro tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, successivamente alla stipula della convenzione tra l’Inps e il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui saranno disciplinate le ulteriori modalità per l’istruttoria delle istanze pervenute, l’erogazione del contributo, nonché lo svolgimento delle relative procedure di controllo, anche ai fini dell’eventuale revoca del contributo.

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato