IVA ridotta al 4% sull’editoria digitale

Da un decennio a questa parte, tutto il settore editoriale è stato investito dall’innovazione tecnologica con la conseguenza che tutto il processo produttivo di produzione di un libro è cambiato radicalmente.

Oggi un libro può essere lavorato e prodotto grazie al lavoro di una sola persona (o di poche persone) tramite un comune computer, rendendo superate le tipiche attività di composizione tipografica (ora trasformate in digitale). A tali attività di editoria digitale si può continuare ad applicare l’aliquota IVA ridotta del 4%?

Con la risposta n. 5/2024 pubblicata lo scorso 2 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le più moderne tecnologie si applica l’aliquota IVA ridotta del 4% al pari dei testi predisposti su supporti fisici.

L’aliquota IVA ridotta al 4% si applica a una serie di servizi legati alla produzione di libri, anche quando questi sono realizzati con tecnologie moderne e in particolare la composizione tipografica e digitale, l’impaginazione, il montaggio delle pellicole (sostituito ora con la creazione di slides o file PDF), la duplicazione delle pellicole, la correzione di bozze, la legatoria e la stampa.

Nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta al 4%, basandosi su diversi elementi normativi e  giurisprudenziali, di cui forniamo una sintesi qui sotto.

In primis, l’Agenzia delle Entrate richiama il regime speciale IVA per il settore dell’editoria, previsto dall’articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R. 633/1972. Si tratta del regime naturale e semplificato di imposizione e riscossione dell’imposta che consente di determinare l’IVA in relazione al numero di copie vendute ovvero consegnate o spedite, diminuito di una certa percentuale a titolo di forfetizzazione della resa, ed è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale.

Successivamente, viene richiamata la circolare 23/2024 che chiarisce ulteriormente l’applicazione del regime speciale dell’editoria. La circolare 23/E del 24 luglio 2014 chiarisce che il regime speciale dell’editoria si applica non solo ai libri in qualsiasi supporto fisico, ma anche ad altri supporti fisici analogici che riproducono le stesse informazioni dei libri stampati. Inoltre, viene altresì specificato che l’IVA al 4% è applicabile anche alle attività di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa di prodotti editoriali.

Quindi, viene richiamata anche la normativa sovranazionale, in particolare la direttiva UE n. 1713 del 6 novembre 2018, che ha modificato la direttiva IVA CE n. 112/2006. La modifica ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote IVA delle pubblicazioni su supporti fisici. La ratio della norma era quella di agevolare la produzione e la vendita dei libri, indipendentemente dal supporto utilizzato.

Per concludere, nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 31022/2015 che ha riconosciuto la necessità di un’interpretazione estensiva del termine “stampa”, includendo anche le pubblicazioni elettroniche, in coerenza con l’evoluzione tecnologica.

Come si può leggere nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, il concetto di stampa di “gutenberghiana” memoria deve ritenersi quindi superato, per dare spazio al più attuale concetto di stampa digitale in linea con l’evoluzione tecnologica degli attuali mezzi di informazione telematica.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la testata giornalistica telematica è assimilata a quella tradizionale cartacea e rientra quindi nella nozione di “stampa” ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 47/1948.

Tutto ciò premesso, con la risposta n. 5/2024 l’Agenzia delle Entrate ritiene che alle prestazioni di composizione tipografica ed editoria digitale di libri effettuate con le moderne tecnologie si applichi l’aliquota IVA ridotta del 4%.

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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