Patente a crediti dal 1° ottobre 2024: modalità di presentazione della domanda

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale del 18 settembre 2024, n. 132, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attuato quanto già previsto dal c.d. Decreto PNRR in tema di patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Le disposizioni, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico delle disposizioni per la tutela della sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro), entreranno in vigore il 1° ottobre 2024.

Inoltre, anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto sul tema, con la propria Circolare del 23 settembre 2024, n. 4, fornendo le indicazioni operative per la richiesta della patente.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi dovranno ottenere la patente a crediti per poter operare legalmente nei cantieri temporanei e mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale come ingegneri, architetti o geometri. La patente sarà rilasciata sulla base di un sistema di crediti che premia le aziende e i lavoratori più virtuosi.

 N.B. I soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Le imprese individuali senza dipendenti sono assimilate ai lavoratori autonomi.

Ai fini del rilascio della patente, le imprese e i lavoratori autonomi dovranno presentare apposita domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La domanda deve attestare il possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per i datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • certificazione di Regolarità Fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove richiesto dalla normativa vigente.

N.B.  I requisiti relativi a iscrizione alla CCIIA, regolarità contributiva e regolarità fiscale (punti 1, 3 e 5) sono attestati mediante autocertificazione, ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000. Mentre i requisiti relativi a adempimento degli obblighi formativi, possesso del DVR e designazione dell’RSPP (punti 2, 4 e 6) sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000.

Per imprese e lavoratori autonomi stranieri valgono le seguenti regole:

  • imprese e lavoratori autonomi dell’Unione Europea à dovranno presentare un’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalle autorità del Paese d’origine. In mancanza, sarà necessario seguire le modalità previste per le imprese italiane;
  • imprese e lavoratori autonomi extra-UE à dovranno presentare l’autocertificazione comprovante il riconoscimento del documento equivalente in Italia. In assenza di tale documento, si seguiranno le modalità previste per la generalità delle imprese italiane.

La patente viene rilasciata in formato digitale attraverso il portale INL, accessibile con SPID o CIE.

Possono presentare la domanda i legali rappresentanti delle imprese o i lavoratori autonomi, direttamente o tramite soggetti delegati, come consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti o CAF.

N.B. In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente, l’INL con Circolare n. 4/2024 ha specificato che, a partire dal 23 settembre 2024 (data di pubblicazione della Circolare) è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato (vedere sotto), una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente a punti.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, al seguente indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre, infatti, non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

In attesa del rilascio della patente, è comunque consentito continuare le attività, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Entro 5 giorni dal deposito della domanda, le imprese e i lavoratori autonomi devono informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) della presentazione della richiesta di rilascio della patente.

In caso di dichiarazioni non veritiere, accertate in sede di controllo, l’Amministrazione procederà alla revoca della patente.


Normativa di riferimento e di prassi:

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato