Con il provvedimento di cui al protocollo n. 379575/2024, l’Agenzia delle Entrate dispone le modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati. Quali sono le modalità operative? Cosa deve fare il soggetto che intende comunicare il suo domicilio digitale speciale?
Per domicilio digitale si intende “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato” dove ricevere la notifica di atti, avvisi, provvedimenti e comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, anche quelli per i quali la legge non prescrive la notifica.
Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si chiarisce che il domicilio digitale speciale, utilizzato per ricevere atti, avvisi e provvedimenti che devono essere notificati per legge, così come atti e comunicazioni per i quali la legge non prevede una notifica, viene eletto attraverso una specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate con una apposita comunicazione che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale, renderà nota la data della messa a disposizione del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari.
Al fine di verificare l’esistenza e l’effettiva disponibilità di un domicilio digitale per il richiedente, l’Agenzia delle Entrate invierà un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale. Il suo corretto inserimento all’interno dell’area riservata dell’utente concluderà positivamente la verifica e produrrà gli effetti di legge.
Con le stesse modalità previste per la modalità di elezione del domicilio digitale speciale, sono comunicate anche le variazioni del domicilio speciale registrato. La revoca del domicilio digitale speciale deve essere comunicata mediante apposita funzionalità.
Il domicilio digitale speciale sarà utilizzato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 1, lettera d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio.
Anche l’Agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, utilizzerà il domicilio digitale speciale, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 per l’invio delle comunicazioni e degli atti ai sensi dell’articolo 26-bis del medesimo decreto, relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.
Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (cosiddetto “Codice dell’amministrazione digitale”).
I soggetti di cui all’articolo 6-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale possono eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notifica degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive notifica, compresi quelli a loro destinati nella qualità di eredi o di rappresentanti legali di altri soggetti.
I soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (registro INI-PEC) non possono eleggere il domicilio digitale speciale.
Il domicilio digitale speciale cessa di costituire indirizzo valido qualora il soggetto proceda alla registrazione del domicilio digitale nell’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).
Ai fini delle notifiche e delle comunicazioni, la comunicazione, la conferma, la variazione o la revoca del domicilio speciale hanno effetto dal momento della conclusione dell’iter del processo di validazione.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN