Al fine di favorire l’occupazione e di incentivare il reinserimento lavorativo di soggetti privi di occupazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il Legislatore ha introdotto un’agevolazione per i datori di lavoro che assumono beneficiari di indennità di disoccupazione NASpI.
L’articolo 2, comma 10-bis, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto dal Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 99/2013, prevede espressamente a favore del datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della NASpI, un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore.
N.B. L’agevolazione è esclusa con riferimento ai lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un’impresa dello stesso o diverso settore di attività che al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, oppure risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
A tal fine, il datore di lavoro deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
Vediamo ora nel dettaglio come funziona l’incentivo.
Innanzitutto, è bene sottolineare come l’agevolazione si riferisca alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità NASpI.
Tuttavia, l’Inps con Circolare n. 175/2013, ha stabilito che si potrà accedere all’incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità NASpI, nei confronti del quale sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.
Possono accedere alla misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
L’incentivo, inizialmente pari al 50% dell’importo dell’indennità residua NASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto, è stato successivamente ridotto al 20%. L’importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.
Qualora il lavoratore sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite (es. astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, l’importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.
Si precisa, inoltre, che la somma a credito dell’azienda non potrà comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.
Il beneficio non può comunque superare la durata residua dell’indennità NASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e tenendo conto della riduzione del trattamento previsto (cd. decalage).
N.B. Il diritto dell’azienda a percepire l’incentivo cessa in ogni caso dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Ricorrendone i presupposti, l’incentivo, risulta cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente. La cumulabilità, invece, non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.
La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”. L’impresa che intenda fruire dell’incentivo è, pertanto, tenuta a trasmettere all’Inps apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis” relativamente al triennio mobile precedente la concessione dell’aiuto. A tal fine, i datori di lavoro si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)”.
Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.
Il beneficio è subordinato anche al rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni nonché alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 (possesso del DURC, assenza di violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto ministeriale, rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
La Sede cui è stata inoltrata la richiesta provvederà alla definizione della stessa, accertando i dati utili per determinare diritto e durata del contributo in questione e attribuendo alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “8D” avente il significato di “azienda destinataria del contributo previsto dall’art. 2, c. 10bis L. 92/12 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di ASpI”.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato