Bonus Natale 2024: a chi spetta l’indennità una tantum?

Il Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 (cosiddetto Decreto Omnibus), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha introdotto un’indennità una tantum, soprannominata bonus Natale per il periodo in cui verrà erogata, a favore di lavoratori dipendenti che abbiano il coniuge e almeno un figlio a carico.

Nel dettaglio, l’articolo 2-bis del citato Decreto ha stabilito che, nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo, venga erogata, un’indennità una tantum per l’anno 2024, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico ovvero, in alternativa, ha almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale;
  • l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente spettante.

Si ricorda che il nucleo familiare monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente:

  • l’altro genitore è deceduto;
  • l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
  • il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

L’Agenzia delle Entrate, con propria Circolare del 10 ottobre 2024, n. 19/E,  ha fornito alcuni chiarimenti inerenti i requisiti di accesso al bonus e la corretta applicabilità della misura.

Ai fini del riconoscimento del bonus è, dunque, necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel periodo d’imposta 2024, a prescindere dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (es. contratto a tempo determinato o indeterminato).

N.B. Non possono, pertanto, essere beneficiari della misura i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi, tirocinanti, etc.).

 Si segnala, inoltre, che l’indennità:

  • non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF;
  • deve essere riproporzionata al periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024;
  • non viene riproporzionata in caso di rapporto di lavoro part-time;
  • in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta ai fini del calcolo dei giorni per i quali spetta il bonus.

L’Agenzia delle Entrate precisa, infatti, che i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, il quale è tenuto ad attestare per iscritto di avervi diritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale e il rispetto del requisito reddituale.

N.B. Anche in caso di più figli fiscalmente a carico è sufficiente l’indicazione del codice fiscale di un solo figlio.

Qualora nel corso dell’anno 2024 il lavoratore abbia svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus unitamente alla mensilità aggiuntiva, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo dell’indennità spettante.

Inoltre, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

N.B. Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Il sostituto d’imposta recupererà le somme erogate ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta tramite compensazione, attraverso un codice tributo da istituire appositamente, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

N.B. Il sostituto d’imposta verifica, in sede di conguaglio, la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

L’amministrazione finanziaria ha poi precisato che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (es. il lavoratore non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. Analogamente, il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024, potrà beneficiare dell’indennità in sede di dichiarazione dei redditi, sussistendone i requisiti.

Infatti, il bonus è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.