Con l’idea fissa di rendere attraente il Concordato Preventivo Biennale (CPB) che non sembra riscuotere particolari consensi, è in arrivo una particolare forma di che aderiscono al CPB. A prevederlo è il decreto cd Omnibus in corso di conversione (L. n. 113/2024) che introduce l’art. 2-quater rubricato “Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale”.
Si tratta di una misura:
- Per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA),
- che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale,
- consistente in uno speciale ravvedimento per gli anni 2018-2022,
- che si perfeziona versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’imposta sostitutiva è determinata sulla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore della disposizione in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso reddito calcolato applicando una percentuale di rivalutazione in ragione inversa del reddito dichiarato legato al punteggio ISA. Anche l’aliquota d’imposta diminuisce al crescere dello stesso punteggio. Stesso ragionamento per l’Irap che considera il valore della produzione netta incrementato di una percentuale in ragione inversa del punteggio ISA. L’aliquota sostitutiva Irap, invece, è proporzionale.
Punteggio ISA |
Base Imponibile
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Imposta sostitutiva
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Base Imponibile
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Imposta
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Decurtazione
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Pari a 10 | 5% |
10% |
5% |
3,9% |
Per gli anni 2020 – 2021 abbattimento imposta del 30% |
pari o superiore a 8 e inferiore a 10 | 10% | 10% | |||
pari o superiore a 6 e inferiore a 8 | 20% | 12% | 20% | ||
pari o superiore a 4 e inferiore a 6 | 30% | 15% | 30% | ||
pari o superiore a 3 e inferiore a 4 | 40% | 40% | |||
inferiore a 3 | 50% | 50% |
Restano comunque esclusi quei periodi per cui non sono stati applicati gli ISA, in quanto la determinazione dell’imposta sostitutiva richiede la disponibilità del punteggio ISA per l’annualità da sanare.
In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è fissato:
- al 31 marzo 2025, per il pagamento in unica soluzione,
- oppure al 31 marzo 2025 per iniziare a versare la prima delle 24 rate mensili.
Se, prima del pagamento (in unica soluzione o della prima rata), sono già stati notificati PVC, schemi di atti di accertamento ovvero atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate, il “regime di ravvedimento” è precluso. Limitatamente al 2018, la preclusione è anticipata se i citati atti sono notificati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 113/2024.
Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche (ex art. 39, DPR 600/1973 e 54 DPR 633/1972) del reddito d’impresa o di lavoro autonomo non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
- intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 13/2024;
- applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti legati a reati tributari (D. lgs. 74/2000 con alcune eccezioni), reati penal-commerciali (art. 2621 CC) e riciclaggio (648-bis, 648-ter e 648-ter.1), commessi nel corso degli anni d’imposta dal 2018 al 2022;
- mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo.
Un punto che si manifesta discutibile riguarda la proroga degli accertamenti per una o più annualità per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021 nei confronti di coloro che aderiscono al ravvedimento speciale in questione. In pratica si prevede un allungamento dei termini di decadenza per l’accertamento (art. 43, DPR n. 600/1973 e 57 DPR 633/1972) al 31 dicembre 2027: In pratica, per il periodo d’imposta 2019, i termini per l’accertamento scadrebbero ordinariamente il 31 dicembre 2025 oppure il 31 dicembre 2024 beneficiando del regime premiale ISA con punteggio pari a 8. Con questa disposizione, i termini di accertamento sarebbero differiti sino a fine 2027. Per il periodo d’imposta 2021, il 31 dicembre 2027 coincide con la scadenza ordinaria dei termini di decadenza.
I termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN