L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 8 ottobre 2024, sul proprio sito ulteriori FAQ per chiarire alcuni aspetti circa l’applicazione del concordato preventivo biennale.
Tra le risposte più significative si segnala, a proposito delle condizioni di accesso e cause di esclusione, che sono considerate:
- valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo;
- omesse le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.
E’ una risposta che viene fornita a proposito del requisito inerente la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.
L’Agenzia delle Entrate, a proposito della modifica della compagine sociale quale causa di esclusione, precisa che l’impresa familiare viene annoverata quale impresa individuale (anche se imputa i redditi ai collaboratori per trasparenza ex art. 5 del TUIR) e, posto che l’art. 11 del decreto CPB, si riferisce alle società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR, ne consegue che la modifica dei collaboratori familiari all’interno dell’impresa familiare non comporta l’applicazione della causa di esclusione.
Alla domanda se l’importo di 5.000 euro previsto dalla richiamata norma debba essere calcolato considerando, complessivamente, sia i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate che i debiti contributivi, i tecnici del fisco rispondono positivamente nel senso che, fini della determinazione della soglia di 5.000 euro relativa al debito residuo presso Agenzia Entrate-Riscossione, debbano considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Si riportano integralmente i due quesiti in materia di superamento soglie per i contribuenti forfetari.
D: Con il quesito di cui al paragrafo 6.10 della Circolare si chiedeva di precisare se un contribuente che ha aderito al CPB previsto per i soggetti forfetari e che, nel corso del periodo d’imposta 2024, ha percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, possa optare, per tale annualità d’imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB. In risposta a tale quesito, è stato chiarito che la previsione di cui alla lettera b-bis) dell’articolo 32, comma 1, del decreto CPB consente, anche laddove il regime forfetario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, di applicare le disposizioni relative all’istituto del CPB, compresa quella di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB. Si chiede se, in tale caso, il contribuente debba applicare alla parte “rimanente” del reddito le ordinarie aliquote IRPEF.
- Si conferma che, nel caso prospettato, il contribuente potrà optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31-bis) del decreto CPB, mentre la differenza tra reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dalla proposta concordataria e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (cd “parte eccedente”) sarà assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.
D: Il contribuente forfetario che, superando la soglia di euro 100.000 di ricavi o compensi nel 2023, applica gli ISA per il medesimo periodo d’imposta, può accedere al CPB?
R: Si conferma che nel caso prospettato il contribuente può accedere al CPB riservato ai contribuenti che applicano gli ISA.
In pratica, l’Agenzia delle Entrate conferma il mantenimento del concordato preventivo fiscale in caso di superamento, nel periodo d’imposta di efficacia dell’adesione, della soglia di 100.000 di ricavi/compensi, ma non dell’ulteriore limite di 150.000 euro che determina la cessazione immediata del concordato. I tecnici del fisco ritengono che il contribuente, pur conservando l’efficacia del concordato, può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva ma deve assoggettare la residua parte del reddito determinato sulla base dei valori concordati a tassazione secondo le regole ordinarie.
Si riporta l’esempio di imprenditore che gestisce attività in regime forfettario con quadro LM del mod. Redditi PF 2024 relativo ai redditi 2023:
- per l’anno 2023 ha dichiarato ricavi pari a €. 80.000 dando luogo a un reddito d’impresa pari a euro 32.000 (40% x 80.000);
- ha aderito al reddito proposto sul 2024 di €. 40.000.
Nel 2024 ha incassato corrispettivi per €. 110.000; in tal caso:
- può ancora determinare la flat tax incrementale: €. 40.000 – 32.000 x 10% = €. 800
- tassa il reddito residuo (€. 32.000) con l’Irpef.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN