Concordato preventivo biennale, le FAQ dell’AdE del 15 ottobre

L’AdE ha pubblicato una nuova serie di risposte alle FAQ in tema di concordato preventivo fiscale biennale, in vista del termine perentorio di adesione fissato al 31 ottobre 2024. I chiarimenti si aggiungono a quelli già diffusi nel documento di prassi n. 18/E/2024 e alle prime FAQ dello scorso 8 ottobre.

I tecnici del fisco tornano sull’argomento dell’imposta sostitutiva incrementale di cui all’art.  20-bis del decreto CPB dove si prevede che “per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (rettificato), a una imposta sostitutiva (del 15% – 12% e 10%) – delle imposte sul reddito, addizionali comprese”.

Viene precisato che tale opzione, trattandosi di una facoltà, può essere effettuata anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB.

Particolarmente interessante è il quesito riguardante il contribuente in regime forfettario che, nel periodo d’imposta 2023, ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, aderisce al CPB, e nel corso del 2024 percepisce redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro

Secondo l’Agenzia, considerato che l’accesso al CPB è legato esclusivamente al limite dei ricavi/compensi conseguiti, ragguagliati ad anno, ritiene che non sia preclusa, per il periodo d’imposta 2024, l’adesione al CPB. Per il caso in questione, ossia per il conseguimento per l’anno di redditi da lavoro dipendenti oltre i 30.000 euro, resta inteso che il reddito concordato dovrà essere assoggettato ad imposizione secondo le aliquote ordinarie, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta precedente, di una causa di decadenza dal regime dei forfetari, fatta salvala possibilità di optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva in relazione al maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d’imposta precedente.

Sempre in tema di contribuenti forfetari, l’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che:

  • il cambio di attività nel corso del periodo di imposta 2023, che determina l’applicazione di un coefficiente di redditività diverso rispetto agli anni precedenti, non rileva ai fini del CPB, non ostacolandone l’adesione;
  • il passaggio nel 2024 da regime forfetario a regime ordinario non preclude l’accesso al CPB; viceversa, il passaggio nel 2024 da regime ordinario a regime forfetario costituisce una causa di cessazione dal concordato preventivo biennale.

A proposito dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile, si ritiene non applicabile l’ipotesi di esclusione nel caso in cui la società o l’associazione in regime di trasparenza sia interessata da modifiche della compagine sociale. L‘impresa familiare, infatti, ha natura individuale e non collettiva e il richiamo della a società o associazione non può in alcun modo estendere l’applicazione della causa di esclusione, ivi prevista, anche all’impresa familiare.

Sempre a proposito di modifica della compagine sociale, si evidenziano le FAQ 3 e 4:

  • Nella prima si precisa che la modifica della compagine sociale per le società di capitali non è mai causa di esclusione dal concordato (né causa di cessazione quando la modifica è post adesione), compreso quando la società di capitali in regime di trasparenza. La motivazione risiede nella lettera della normativa che fa espresso riferimento solo alle società ed associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR.
  • Nell’altra FAQ, a conferma alle interpretazioni già fornite precedentemente, l’Agenzia delle Entrate precisa che devono essere considerate modifiche alla compagine sociale anche il recesso o l’esclusione di un socio/associato. Le modifiche avvenute nel 2024, ante termine di adesione al concordato, nel caso delle società di persone e delle associazioni professionali, rappresentano una causa di esclusione dal CPB. Invece, quando le modifiche intervengono post adesione, rappresentano causa di cessazione degli effetti del concordato, per l’anno in cui la compagine sociale viene modificata.

Ai fini della verifica delle condizioni ostative previste dal decreto CPB per l’accesso al concordato inerente alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in una FAQ, si conferma che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse costituendo causa ostativa all’accesso al CPB.

Altro aspetto che trova conferma nelle FAQ riguarda la persistenza, ai fini dell’accesso al CPB, dei debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e i debiti contributivi. A tal fine si ritiene che, ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro relativa al debito residuo, debbano considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN