I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale possono accedere allo speciale regime di ravvedimento (ex art. 2-quater del D.L. n. 113/2024) versando l’imposta sostitutiva inerente alle imposte sui redditi e relative addizionali nonché all’Irap.
Il meccanismo di funzionamento della speciale sanatoria richiede la determinazione della base imponibile considerando l’incremento del reddito di lavoro autonomo o di impresa dichiarato (dal 5% al 50%), nei periodi di imposta dal 2018 al 2022, in maniera inversamente proporzionale rispetto al punteggio originario conseguito attraverso gli indicatori ISA. Anche l’imposta sostitutiva è determinata in misura percentuale in maniera tanto più elevata (10%, 12% e 15%) quanto più basso era il punteggio ISA.
Stesso meccanismo per l’Irap dove si determina la base imponibile incrementando il valore della produzione netta delle stesse percentuali in funzione inversa del punteggio ISA e applicando l’imposta sostitutiva con aliquota fissa del 3,9%
L’imposta sostitutiva, in ogni caso, è ridotta del 30 per cento per i periodi di imposta 2020 e 2021 per tenere conto dell’effetto negativo del COVID
In attesa del provvedimento ministeriale e della consueta circolare delle Entrate, è oggetto di discussione quanto segue:
- le disposizioni sul cd ravvedimento speciale possono essere applicate distintamente per ogni periodo d’imposta, stante l’unica condizione che in ciascuno di essi siano stati effettivamente applicati gli Indicatori di affidabilità Fiscale (in assenza, quindi, di cause di esclusione), potendo il contribuente scegliere liberamente di sanare solo alcuni dei periodi d’imposta che compongono il quinquennio 2018-2022 (ad esempio solo il 2019 e il 2022).
- Non è chiaro, però, se per l’annualità prescelta da sanare, il ravvedimento speciale debba necessariamente riguardare sia l’Irap che le imposte sui redditi oppure si possa optare in maniera disgiunta per una delle imposte. Dall’impianto normativo, sembra non esserci impedimenti per il ravvedimento disgiunto in ragione delle scelte del contribuente per gli anni e le imposte da sanare.
Per quanto riguarda gli effetti previdenziali, il testo normativo non contiene alcun riferimento utile in tal senso. Inoltre, è necessario tener presente che la sanatoria in esame non provvede a integrare il reddito di riferimento, bensì si limita a determinare una base imponibile per calcolare la misura dell’imposta sostitutiva dovuta. Ne deriva che chi si avvale del ravvedimento per gli anni pregressi 2018 – 2022 non subisce alcun effetto per quanto concerne eventuali ulteriori oneri contributivi.
Sarà necessario, infine, stabilire l’obbligato passivo che dovrà corrispondere l’imposta sostituiva dovuta per i periodi oggetto della sanatoria. La questione si pone per i soggetti “trasparenti” dove si rende opportuno chiarire se il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere assolta dalla società/associazione che aderisce al concordato preventivo biennale e poi al concordato per gli anni pregressi oppure dai soci di riferimento per il principio di trasparenza.
Esclusivamente per le imposte dirette (ma non l’Irap) è previsto un importo minimo pari a euro 1.000. Ne deriva che il versamento ai fini IRAP avviene senza integrazione al minimo dei mille euro, con evidenza che negli anni in cui non è dovuto il tributo nessun versamento va fatto per perfezionare il ravvedimento speciale.
A proposito dell’Irap è il caso di tener presente:
- Non viene proposto alcun risultato per l’anno d’imposta 2022 per le imprese individuali e lavoratori autonomi, in seguito all’abrogazione prevista dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 8, della legge n. 234/2021);
- l’Irap non è dovuto quando il valore della produzione assume importo negativo (non scatta importo minimo di euro 1.000 come accade per la sostituiva sui redditi);
- non viene presentata alcuna proposta negli anni di vigenza dell’Irap per i professionisti e le imprese senza autonoma organizzazione che non presentato il relativo modello.
Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN