Con il termine della Campagna fiscale, come di consueto, l’Agenzia delle Entrate avvia i controlli preventivi sulle dichiarazioni appena trasmesse.
Introdotti dalla Legge n. 208/2015, cosiddetta Legge di stabilità, sono di fatto dei controlli che comportano la sospensione del rimborso, per verificarne l’effettiva spettanza.
Quali possono essere i fattori che fanno scattare questo particolare controllo?
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono interessate le dichiarazioni che, contemporaneamente o alternativamente:
– presentano modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata;
– presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri determinati annualmente con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
– determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 € nel caso di presentazione in assistenza diretta o di precompilato; limite che deve essere considerato al netto di eventuali compensazioni.
Quali sono gli elementi di incoerenza determinati per l’anno 2024?
I criteri per l’individuazione sono riportati nel Provvedimento Prot. n. 267777/2024 rilasciato dall’Agenzia il 17 giugno scorso.
In particolare, gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
È altresì considerata elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
In che modo i contribuenti vengono informati di questa verifica preventiva?
Gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle entrate provvederanno a notificare la richiesta formale:
– al CAF o al Professionista, se il contribuente si è avvalso di un intermediario per la presentazione della dichiarazione (solitamente a mezzo PEC);
– direttamente al contribuente, nel caso di presentazione diretta del 730 da parte del contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (area riservata o e-mail fornita in sede di compilazione).
In base all’esito del controllo eseguito, il rimborso potrà essere riconosciuto in tutto o in parte, o totalmente disconosciuto.
Se spettante, il rimborso non viene erogato dal sostituto d’imposta. Il CAF e il sostituto d’Imposta o suo intermediario non possono fare nulla: il Provvedimento li esclude di fatto dalla gestione del conguaglio. Il CAF potrebbe essere coinvolto dall’Agenzia delle Entrate solo nel caso di richiesta di fornire copia dei documenti o informazioni necessarie a chiudere la pratica.
Come ottengo l’eventuale rimborso riconosciuto?
– tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A., se l’Agenzia non possiede alcun riferimento bancario del contribuente;
– direttamente sul conto bancario o postale se il contribuente ha presentato allo sportello dell’Agenzia il “Modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali” con l’IBAN del suo conto.
Si precisa che i controlli preventivi, effettuati prima dell’erogazione del rimborso, non pregiudicano i controlli previsti in materia di imposta sui redditi che possono essere sempre effettuati dall’Agenzia stessa, come disposto dall’art. 1 comma 587 della Legge 147/2013.
Inoltre, l’ammontare del rimborso riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate non sarà diminuito dell’importo dovuto a titolo di secondo o unico acconto IRPEF e di cedolare secca che dovrà quindi essere versato autonomamente con modello F24.
Lucia Feletto – Centro Studi CGN