CPB, reddito concordato: contributi a doppia rilevanza

La FAQ n. 7 dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre che si riporta rappresenta l’occasione per verificare gli effetti dell’adesione al concordato preventivo fiscale per quanto concerne gli aspetti previdenziali.

In particolare la Faq pone la seguente questione:

D. Si chiede di sapere se per i soggetti in regime forfetario, la proposta di CPB si riferisce al reddito al lordo o al netto dei contributi previdenziali obbligatori.

R. L’articolo 28 del decreto CPB dispone che per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario “il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’ articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014 oggetto di concordato è determinato secondo le metodologie di cui all’articolo 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro”.

La medesima disposizione, inoltre, precisa che “Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014”.

Alla luce di quest’ultima disposizione, si conferma che il reddito concordato deve essere considerato al lordo dei contributi previdenziali obbligatori.

Ne deriva, alla stregua dei soggetti ISA che inseriscono i contributi previdenziali nel quadro P del modello redditi, i contribuenti in regime forfetario dovranno detrarre i contributi versati dal reddito concordato.

Altro discorso è l’impatto del reddito concordato rispetto ai contributi previdenziali dovuti dove:

  • per i soggetti ISA, l’art. 19 comma 1 del D. Lgs. 13/2024 dispone che “gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi [..], nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione [..] dei contributi previdenziali obbligatori”. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato;
  • per i soggetti in regime forfettario, un’analoga disposizione è contenuta all’art. 30 comma 1, D. Lgs. 13/2024.

In base alla normativa in esame, il concordato produce effetti anche nella sfera previdenziale. Il reddito oggetto di accordo rappresenta il riferimento a cui rapportare gli obblighi contributivi. Ferma restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo, se eccedente quello oggetto di accordo.

A tal proposito:

  • Nessun dubbio sorge per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata (professionisti senza cassa), rispetto ai quali il reddito concordato ha certamente piena rilevanza ai fini contributivi;
  • Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), si pone il problema che possa trattarsi di una norma che leda l’autonomia operativa delle singole casse che potrebbero rivendicare il proprio spazio di regolamentazione. La questione era stata già affrontata in relazione all’analogo istituto concordatario introdotto nel 2003, sul quale la stessa giurisprudenza di legittimità si era espressa a favore della disapplicazione del reddito predefinito in sede di concordato quale base di computo dei contributi previdenziali obbligatori dovuti alle Casse, riconducendo la stessa al reddito effettivamente conseguito dal professionista.

Al momento, la questione è ferma a quanto è stato espresso dall’ADEPP (Associazione delle casse previdenziali private), che in una nota ha sottolineato come il concordato preventivo biennale “non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati i propri iscritti… fermo restando la possibilità per ogni singolo Ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito”.

Per gli iscritti alle Casse di previdenza private che aderiranno al nuovo istituto concordatario, quindi, si profila un doppio binario:

  • le imposte saranno determinate facendo riferimento al reddito predefinito con l’Agenzia delle Entrate;
  • i contributi previdenziali obbligatori verranno calcolati sul reddito effettivamente prodotto.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN