Un contribuente che detiene criptovalute in una società italiana iscritta nel Registro degli operatori di valute virtuali è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale? E’ dovuta l’imposta sulle cripto-attività se la società ha già versato l’imposta di bollo? Sussiste obbligo di indicazione nel Quadro RW per gli importi in euro, temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società al contribuente?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate a questi quesiti arriva in seguito ad un interpello di un contribuente che riteneva di non dovere applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività, in quanto sulle criptovalute detenute era già stata pagata l’imposta di bollo.
Con la risposta a interpello n. 181 del 12 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le recenti modifiche al regime fiscale e dichiarativo delle cripto-attività come apportate dalla legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197).
In merito alla compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le modifiche apportate dalla lettera c) del comma 129 della legge di bilancio 2023 hanno esteso l’obbligo di compilazione del Quadro RW del modello dei Redditi a tutte le cripto-attività.
Tale obbligo di monitoraggio fiscale si applica indipendentemente dalle modalità di archiviazione, conservazione e dal luogo di detenzione delle stesse. Inoltre, l’adempimento ricorre anche per i medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle cripto-attività, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa in materia di antiriciclaggio.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre evidenziato che è previsto l’esonero da tale obbligo per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, nel caso di specie, non si deve tener conto dell’importo in euro temporaneamente presente nella posizione del contribuente, in quanto lo stesso non rappresenta un prodotto finanziario. L’esclusione dell’imposta opera per i rapporti che non presentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono stati movimentati.
Per quanto riguarda l’obbligo di indicazione nel Quadro RW per gli importi in euro, temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società al contribuente, l’Agenzia precisa che anche qualora si fosse ritenuto applicabile l’imposta sul valore delle cripto-attività, dovrebbero essere esclusi dalla base imponibile gli importi in valuta tradizionale presenti nel report rilasciato dalla società, in quanto trattasi di importo in euro temporaneamente presente a fine anno nella propria posizione.
Tali importi in euro detenuti presso la società, inoltre, non devono essere indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi del contribuente, in quanto non detenuti presso conti correnti all’estero.
La circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, richiamata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta, chiarisce il contenuto dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 24 maggio 2012 che dice che “se in costanza di rapporto, sia all’inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l’imposta di bollo non è dovuta”.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN