Il 19 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate, in occasione dello “Speciale Telefisco”, ha fornito delle risposte ad alcune delle domande più comuni relativamente alla corretta indicazione dei dati nel quadro RS da parte dei soggetti forfettari.
Si ricorda che nel predetto quadro RS, infatti, i soggetti forfettari hanno l’obbligo di compilare con i dati richiesti il prospetto denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”, comunicando alcuni elementi informativi (tra cui l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi, i costi per le spese telefoniche o l’energia elettrica). Gli esercenti attività d’impresa indicano i dati richiesti nei righi RS375, RS376 ed RS378 mentre gli esercenti di lavoro autonomo, indicano i dati nel rigo RS381.
La mancata compilazione del prospetto viene ritenuta una vera e propria omissione dei dati, come si può dedurre anche dalle numerose lettere di compliance ricevute nell’ultimo anno da parte dell’Agenzia delle Entrate, richiedenti l’invio di un modello Redditi integrativo in riferimento agli anni 2021 e 2022.
Comunicazioni per le quali, è intervenuta la proroga dell’art. 6 del Decreto-legge del 29/09/2023 n. 132 che ha stabilito che: “Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la disciplina attuativa della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d’imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024 senza l’applicazione di sanzioni” (essendo di sabato, il termine slitta al 2 dicembre).
CORRETTA INDICAZIONE DEI DATI
In merito ai quesiti posti, si riportano le risposte dell’Ade:
Spese Promiscue
In merito alla misura in cui si indicano le spese sostenute promiscuamente l’Agenzia ha risposto che la circolare 4 aprile 2016, n. 4/E (cfr. il paragrafo 4.2.3), ha chiarito che i contribuenti che applicano il regime forfettario sono tenuti ad indicare, nel prospetto denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”, contenuto nel quadro RS del modello dichiarativo, i costi e le spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, nella misura del 50 per cento.
Spese al netto o al lordo dell’Iva
Per il dubbio riguardante l’indicazione al netto o al lordo dell’IVA di tutte le spese sostenute (ad esempio consumi di energia), è stato confermato da parte dell’Agenzia che il costo per l’acquisto di beni e servizi deve essere indicato al lordo dell’Iva addebitata sulle fatture di acquisto, tenuto conto che, nell’ambito del regime forfettario, non opera il meccanismo di rivalsa-detrazione e che le predette voci di costo non sono rappresentate solo dalla quota direttamente afferente ai beni o servizi, ma comprendono anche l’IVA assolta che rimane a carico del contribuente.
Spese non documentate da fattura
Rispondendo all’ultima domanda, relativamente all’indicazione o meno delle spese non documentate da fattura, l’Agenzia ha poi chiarito che gli aderenti al regime di cui alla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 54 e seguenti, sono tenuti alla dichiarazione delle sole spese documentate da fattura (le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività di impresa dovranno essere dichiarate solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata; circolare n. 10/E del 2016, paragrafo 4.2.3, indicazioni confermate anche con la successiva circolare 30 maggio 2016, n. 24/E, paragrafo 10).
Lucia Campaner – Centro Studi CGN