Il Decreto Omnibus ha stabilito che dal prossimo 1 gennaio 2025 roulotte e case mobili non incideranno sulla rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto; saranno necessari nuovi aggiornamenti delle rendite.
Il c.d. Decreto Omnibus, convertito nella Legge 143/2024, introduce, tra le altre novità, un aspetto rilevante per le strutture ricettive all’aperto, escludendo dal calcolo della rendita catastale roulotte, case mobili e caravan posizionati nelle aree adibite a campeggi e villaggi.
Tali strutture non verranno considerate ai fini del calcolo della rendita complessiva, a condizione che rispettino i seguenti requisiti:
- strutture temporanee e mobili: per essere escluse dalla stima catastale, queste strutture devono essere mobili e non ancorate stabilmente al suolo. Inoltre, devono avere meccanismi di rotazione funzionanti, tali da consentirne lo spostamento senza interventi edilizi
- uso stagionale o temporaneo: le roulotte e le case mobili devono essere utilizzate esclusivamente per scopi temporanei e stagionali e non devono essere destinate a un utilizzo continuativo come abitazioni principali. Tale condizione è basilare al fine di evitare l’equiparazione con le unità immobiliari fisse, soggette a rendita catastale
- collocazione all’interno di strutture ricettive autorizzate: l’esenzione si applica solo se le strutture mobili sono collocate in aree appositamente attrezzate per l’accoglienza di ospiti all’aperto, come campeggi o villaggi turistici. Non rientrano nel beneficio le strutture posizionate in terreni non destinati a uso ricettivo.
Ciò comporta una significativa riduzione degli oneri fiscali per i gestori di strutture turistiche all’aperto che potranno così evitare il ricalcolo della rendita per ogni singola unità mobile.
La nuova normativa distingue tra aree attrezzate e non attrezzate destinate al pernottamento. In particolare:
- le aree attrezzate per allestimenti mobili subiranno un aumento del valore catastale dell’85% rispetto ai valori di mercato comunemente attribuiti
- le aree non attrezzate destinate al pernottamento vedranno un aumento del 55% sui valori catastali usuali.
Gli incrementi avranno un impatto diretto sulla rendita catastale delle aree, con conseguenze anche a livello fiscale per i gestori.
Gli intestatari catastali delle strutture hanno l’obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni aggiornando la mappa catastale e il Catasto Fabbricati entro il 15 giugno 2025, con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2025.
Nello specifico, sono previsti due tipi di atti di aggiornamento:
- atti di aggiornamento geometrico per l’aggiornamento della mappa catastale
- atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati che riportino le modifiche alla struttura per riflettere le nuove disposizioni.
La mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale comporta l’avvio di una procedura d’ufficio da parte dell’Agenzia delle entrate, che procederà a eseguire i necessari adeguamenti con costi a carico dei titolari della struttura, in base a quanto stabilito dalla Legge 311/2004.
Gli intestatari catastali avranno 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta per provvedere agli aggiornamenti prima di incorrere nelle sanzioni previste.
Rita Martin – Centro Studi CGN