Con l’entrata in vigore della patente a punti obbligatoria per le imprese edili dal 1° ottobre 2024, uno dei documenti che forma il fascicolo è il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) che viene richiesto esclusivamente in determinati casi. Infatti, la circolare 4/2024, a cura dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, con particolare riferimento al modello di autocertificazione inerente alla regolarità fiscale (vedi lett. E), precisa che il possesso attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione
Il DURF (Documento Unico Regolarità Fiscale) è un documento che certifica la regolarità in materia di tributi, imposte e tasse nell’ambito di appalti, che ha lo scopo di fornire una attestazione ufficiale dell’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dall’appaltatore, subappaltatore o imprese affidatarie alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.
Si tratta di un documento previsto dall’art. 4, D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019 che ha introdotto, nel corpo del D. Lgs. 241/1997, l’art. 17- bis che ha previsto una serie di adempimenti per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera nell’ambito di commesse caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera (per esempio in ambito edile).
La ratio della disposizione riguarda le imprese che devono dimostrare la loro affidabilità anche attraverso la regolarità fiscale attestato dal DURF rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. La regolarità fiscale attesta positivamente l’attitudine soggettiva dell’impresa a svolgere regolarmente l’esecuzione delle opere affidate. In particolare, il DURF è obbligatorio con riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.
La normativa in materia di DURF prevede la possibilità per imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, in alternativa alla presentazione della documentazione inerente il versamento delle ritenute operate sui dipendenti con gli elenchi dei lavoratori e le ore lavorate, di comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
L’istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite l’apposito modello istanza – pdf. La richiesta può essere presentata personalmente o tramite soggetto delegato. In quest’ultimo caso il soggetto delegato deve essere munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato.
Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente:
- mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello – pdf deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente.
- mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello – pdf deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo – Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell’Agenzia delle entrate.
I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente. La macrotipologia dei “Grandi Contribuenti” comprende i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100milioni di euro.
In via generale, tale soglia di riferimento deve essere individuata considerando, per ciascun periodo d’imposta, il valore più elevato tra i seguenti dati, indicati nelle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva:
- i ricavi (articolo 85, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R)
- l’ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni (articolo 53, comma 1, del Tuir)
- il volume d’affari (articolo 20 del Dpr n. 633/1972).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN