Principi contabili italiani: le novità apportate a marzo 2024 sull’OIC 12

In quest’articolo approfondiamo i riflessi riverberati sull’OIC 12 dal nuovo OIC 34-Ricavi.
Come è noto, i principi contabili, sono emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), riconosciuto con la Legge n.116-2014 quale Istituto nazionale per i principi contabili.

Essi soccorrono i redattori dei bilanci nell’interpretazione delle norme civilistiche, necessariamente essenziali, esercitando anche una funzione integrativa laddove necessario.

Con la pubblicazione OIC del 18 marzo 2024 sono state apportate alcune novità. Tra queste, quelle relative all’OIC 12, che tratta della Composizione e degli schemi del bilancio d’esercizio (unitario ed inscindibile nello stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e in particolare della loro struttura e contenuto.

Le modifiche apportate impattano su:

  • Paragrafo 28 – Una modifica effettuata in conseguenza della pubblicazione dell’OIC 34-Ricavi è quella che interessa l’OIC 12 in tema di garanzie. L’unico caso di fondo garanzia iscritto in bilancio è quello relativo a garanzie previste dalla legge. Per tutte le altre forme di garanzie fornite al cliente, l’OIC 34 prevede che siano rilevate come una prestazione di vendita separata e che quindi siano contabilizzate nella voce A1) “ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico.
  • Paragrafo 29 – Invece per quanto riguarda le penalità su vendite, secondo l’OIC 34, esse sono rilevate a riduzione dei ricavi e non nel conto degli oneri diversi di gestione.

Inoltre, nell’occasione, sono stati emendati i seguenti paragrafi:

  • 49, 56, 84, 92, 94 e 98 che si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1.1. 2024 o da data successiva. Gli eventuali effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente (ma è consentita anche l’applicazione prospettica) ai sensi dell’OIC 29 – di cui si dirà appresso.
  • 101 che si applica immediatamente dopo la sua pubblicazione. Gli eventuali effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29 – di cui si dirà appresso.

I citati paragrafi riguardano:

  • 49 – i ricavi di vendita relativi alla gestione caratteristica;
  • 56 – i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l’attività accessoria;
  • 84 – il contenuto della voce B14 oneri diversi di gestione;
  • 92- alcuni proventi finanziari come per esempio: gli interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo oppure gli interessi di mora e per dilazioni di pagamento;
  • 98 – il contenuto delle voci C16 (altri proventi finanziari) e C17 (interessi ed altri oneri finanziari) per le società che non applicano il criterio del costo ammortizzato;
  • 101- imposte sul reddito d’esercizio.

Ricordando che il Principio OIC 29 tratta dei Cambiamenti di principi e stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si chiarisce che:

  • Si ha applicazione retroattiva quando il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.
  • Si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio viene applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile. Quindi, in questo caso, gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti, continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente principio.

 

Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN