Ravvedimento 2018–2022, codici tributo: la prima rata protegge dagli accertamenti

In anticipo rispetto al provvedimento attuativo che definirà termini e modalità di comunicazione per l’accesso al regime del ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 50/E del 17/10/2024 avente per oggetto i codici tributo per l’adesione al ravvedimento speciale per gli anni pregressi 2018 – 2022.

I soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento speciale (ex art.  2-quater, D. L. n. 113/2024) effettuano il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’Irap, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
  • “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
  • “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

In sede di compilazione del modello F24:

  • i codici tributo “4074” e “4075” sono esposti nella sezione “Erario”,  con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
  • Il codice tributo “4076” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione”.

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.

Lo speciale ravvedimento si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP entro il 31 marzo 2025 in un’unica soluzione, oppure mediante il pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili In quest’ultimo caso, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Si evidenzia che gli interessi sono dovuti con decorrenza dal 31 marzo 2025 con evidenza del fatto che i contribuenti che avviano i pagamenti a partire da dal 30 novembre, sulle rate dovute al termine dei mesi successivi, sino al 31 marzo 2025, non siano dovuti interessi.

L’adesione al nuovo ravvedimento protegge il contribuente dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo ex art. 39 del DPR 600/73 nonché quelle di cui all’art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72 salvo il verificarsi dell’ipotesi di decadenza dal concordato preventivo biennale, oppure di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno delle ipotesi previste in materia penal tributaria, penal commerciale e ipotesi di reati connessi al riciclaggio.

Tuttavia, la pubblicazione dei codici tributo in anticipo rispetto alle modalità di attuazione del regime di ravvedimento anni pregressi 2018 – 2022 permette ai contribuenti interessati di considerare sin da subito le opportunità offerte dalla normativa senza aspettare il 25 marzo 2025, posto che l’eventuale notifica di un PVC uno schema di atto di accertamento renderebbe vano la successiva adesione al ravvedimento. Infatti, solo il versamento in unica soluzione o l’avvio della rateazione costituisce ombrello protettivo rispetto a eventuali accertamenti.

E’ il caso di segnalare che per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e fruiscono della descritta sanatoria per una o più annualità tra i periodi 2018-2021, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN