Trattamento ai fini IVA dei contributi PNRR

Qual è il corretto trattamento ai fini IVA delle somme erogate in attuazione del PNRR? E per quanto riguarda il diritto alla detrazione IVA sulle fatture ricevute e l’applicazione del meccanismo di split payment?

Con la risposta n. 193/2024 pubblicata lo scorso 4 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA dei contributi erogati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al diritto alla detrazione dell’IVA sulle fatture ricevute e all’applicazione del meccanismo dello split payment.

Per prima cosa, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il sistema dell’imposta sul valore aggiunto si basa sull’esistenza di una pattuizione che prevede uno scambio reciproco: da un lato la fornitura di beni o servizi e dall’altro il pagamento di un corrispettivo.

In questo contesto, anche le somme erogate come contributi o finanziamenti pubblici possono essere rilevanti ai fini IVA, se versate in cambio di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ovvero quando esiste un rapporto contrattuale basato su prestazioni reciproche.

I contributi costituiscono la controprestazione dell’attività svolta dal soggetto beneficiario. In mancanza di una corrispondente specifica prestazione a carico del beneficiario nei confronti dell’ente o del soggetto erogante, le somme costituiscono “cessioni che hanno per oggetto denaro” fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo di applicazione dell’imposta.

Detto questo, l’Agenzia delle Entrate nella risposta fornita al contribuente, richiama la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 che chiarisce il trattamento agli effetti IVA dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni.

Al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscono nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi o si configurino come mere erogazioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti. Questo è quanto chiarito dalla circolare 34/E del 2013 richiamata dall’Agenzia delle Entrate.

Se invece, il soggetto che riceve il denaro non è il beneficiario effettivo ma costituisce solamente un mero tramite per il trasferimento delle somme a detto beneficiario attuatore, le somme da trasferire non si possono configurare quale corrispettivo di servizio per il soggetto-tramite.

In questo caso, si evidenzia che i contributi oggetto dell’interpello sono concessi alla società in qualità di soggetto attuatore per la realizzazione di interventi previsti dal decreto-legge del 31 maggio 2021 n. 77 e dal D.M. La società riceve il contributo all’interno di un sistema di gestione per l’attuazione dei progetti legati al PNRR, e in questo contesto svolge semplicemente il ruolo di intermediario/tramite tra l’ente che eroga i fondi e i fornitori del materiale necessario.

Posto quindi che le somme erogate siano utilizzate esclusivamente per la copertura di costi per l’acquisto di beni, l’Agenzia delle Entrate ritiene che sussistano le condizioni perché i contributi erogati siano fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 633/72.

Per quanto riguarda l’accertamento dei presupposti per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, l’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito della società che ha presentato domanda di interpello, precisa che la questione della detrazione IVA dipende da circostanze di fatto, che potranno essere accertate solamente durante gli eventuali controlli sostanziali.

Nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate conferma anche che le fatture emesse sono soggette al regime di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’articolo 17-ter D.P.R. 633/72 in quanto la società agisce come ente pubblico nell’acquisto di beni per il PNRR.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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