Anche quest’anno la scadenza del 27 dicembre chiama i contribuenti soggetti passivi IVA, sia mensili che trimestrali, al versamento dell’acconto dell’imposta dovuta per l’ultimo periodo dell’anno.
Sono tenuti al versamento dell’acconto IVA dovuta tutti i soggetti passivi IVA obbligati alle liquidazione periodica su base mensile sia su base trimestrale.
Il termine per il versamento dell’acconto è il 27 dicembre di ogni anno.
Come disposto dall’art.6 c.4 della Legge 405/90, l’acconto IVA non deve essere versato se l’importo è inferiore a 103,29 euro.
Sono esonerati anche i soggetti passivi che:
- hanno cessato l’attività nel corso dell’anno se non tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa all’ultimo periodo dell’anno
- aderiscono al regime di esonero per produttori agricoli ex art. 34 c. 6 del DPR 633/72
- esercitano attività di intrattenimento ex art. 74 c. 6 del DPR 633/72
- applicano il regime forfettario per le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti di cui alla Legge 398/91
- aderiscono al regime di vantaggio
- fruiscono del regime forfetario di cui alla Legge 190/2014
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.
L’acconto IVA può essere determinato secondo il metodo storico, il metodo previsionale o metodo effettivo, con la possibilità di calcolare l’acconto applicando il metodo più favorevole o di più semplice adozione.
Quindi, se in base al metodo scelto tra uno dei tre previsti non risulta dovuto alcun importo l’acconto non deve essere versato.
- Utilizzando il metodo storico è previsto il versamento di un importo pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente.
La base di calcolo sulla quale applicare l’aliquota dell’88% è costituita dall’ammontare dell’IVA risultante:
- dalla liquidazione relativa al mese di dicembre dell’anno precedente, per i soggetti IVA mensili
- dalla liquidazione relativa all’ultimo trimestre dell’anno precedente per i soggetti IVA trimestrali per natura ex art. 74 c. 4 del DPR 633/72
- dal saldo relativo all’anno precedente per i soggetti IVA trimestrali per opzione ex art. 7 del DPR 542/99.
Ai fini del calcolo dell’acconto IVA 2024 secondo tale metodo i soggetti passivi devono tenere conto anche dell’imposta assolta sugli acquisti, divenuta esigibile in base all’applicazione dello split payment. Coloro che effettuano il versamento diretto all’Erario, senza far confluire il debito IVA nelle liquidazioni periodiche devono effettuare un versamento ulteriore per tenere conto anche dell’imposta derivante dall’applicazione dello split payment.
Resta ferma la possibilità di determinare l’acconto IVA secondo una delle altre due modalità previste ma sempre tenendo conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito dello split payment.
- Se viene utilizzato il metodo previsionale i soggetti passivi determinano l’acconto sulla base della stima delle operazioni riferite all’ultimo mese o all’ultimo trimestre dell’anno in corso, applicando l’aliquota dell’88%.
- Utilizzando invece il metodo effettivo l’acconto è determinato in base alle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino alla data del 20 dicembre.
L’acconto IVA 2024 deve essere versato a mezzo modello F24, senza poter fruire di alcuna rateizzazione e quindi in unica soluzione, utilizzando il codice tributo:
- 6013 per i soggetti IVA mensili
- 6035 per i soggetti IVA trimestrali.
Rita Martin – Centro Studi CGN