Agevolazione per l’assunzione di percettori dell’assegno di inclusione

L’Assegno di inclusione, introdotto dal Decreto Lavoro (Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85), è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale.

L’accesso alla misura è condizionato al possesso di specifici requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, all’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Al fine di promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari della nuova misura, il Legislatore ha istituito un incentivo a favore di datori di lavoro privati che assumono percettori dell’assegno di inclusione ovvero del servizio per la formazione e il lavoro.

L’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, a far data dal 1° gennaio 2024.

L’incentivo è riconosciuto:

  • per ciascun lavoratore assunto;
  • per un periodo massimo di 12 mesi;
  • in misura pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail;
  • nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Resta, invece, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

N.B. l’agevolazione è riconosciuta anche nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

Tuttavia, in caso di contratto a termine, l’incentivo è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, nel limite del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, sempre decorrenti dal 1° gennaio 2024, nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti in caso di assunzione a termine del percettore di assegno di inclusione.

 

Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Con riferimento al contratto di apprendistato, si segnala che l’esercizio da parte del datore di lavoro del recesso dal contratto al termine del periodo formativo determina l’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito.

La restituzione dell’incentivo è prevista anche nelle seguenti ipotesi:

  • interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova (art. 2096 c.c.);
  • dimissioni per giusta causa del lavoratore;
  • licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo.

L’Inps, con Circolare del 29 dicembre 2023, n. 111, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’incentivo.

Innanzitutto, l’Istituto ha specificato che l’assunzione deve ritenersi riferita ai lavoratori beneficiari del servizio per la formazione e il lavoro o dell’assegno di inclusione e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.

Il rispetto di tale requisito non è, invece, richiesto nelle ipotesi di proroga del rapporto a tempo determinato né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.

Con riferimento alla trasformazione del rapporto di lavoro di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l’Inps ha precisato che l’esonero spetta nella misura del 100% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data della trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50% della contribuzione datoriale dovuta, fermo restando il limite massimo complessivo di durata di 24 mesi.

Il riconoscimento del beneficio è subordinato:

  • al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015);
  • al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC;
  • all’assenza di violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’efficacia dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto della disciplina in materia di aiuti “de minimis”. Per la concessione di tali aiuti non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

I datori di lavoro devono inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIIL). Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti assicurino, per il periodo di fruizione dell’incentivo la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo.

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto, reperibile nel “Portale delle Agevolazioni”.

L’Inps, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:

  • calcolerà l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sul Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
  • consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta;
  • fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del SFL o dell’ADI e che vi sia sufficiente capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato