Tempi supplementari per l’adesione al concordato preventivo biennale per gli anni 2024-2025. Il decreto legge 14 novembre 2024, n. 167 recante “Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale”, consente ai contribuenti che non hanno colto l’occasione entro lo scorso 31 ottobre di approfondire ulteriormente fino al prossimo 12 dicembre la proposta di concordando preventivo biennale accettando il reddito conteggiato dall’Agenzia delle Entrate.
Gli aspetti salienti della riapertura dei termini per l’adesione al CPB sono i seguenti:
– La riapertura dei termini è rivolta esclusivamente ai soggetti ISA in possesso dei requisiti previsti che alla data di scadenza della dichiarazione originaria non hanno formulato l’adesione;
– La riapertura riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno presentato il modello REDDITI 2024 entro il 31 ottobre. Ne deriva che i soggetti che non hanno rispettato tale termine presentando la dichiarazione cd tardiva nei 90 giorni successivi, i cui termini sono in corso, anche se tale dichiarazione è da considerarsi valida ai fini fiscali, non consentirà l’adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025
– La proroga non riguarda i soggetti in regime forfetario che vale la pena ricordare accedevano in via sperimentale al CPB solo per il 2024. Per questi ultimi la scadenza al 12 dicembre evidentemente mal si coniuga con il concetto di reddito concordato preventivamente;
– la modalità per aderire avverrà con la trasmissione di un modello Redditi integrativo. Si tenga presente che la presentazione del modello integrativo vale solo per l’adesione al CPB. Non è possibile con tale modalità revocare una precedente adesione espressa con una dichiarazione dei redditi trasmessa entro il 31 ottobre 2024.
– Allo stesso tempo la dichiarazione integrativa non deve indicare un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre”. Su questo specifico punto non mancano i dubbi. Ci si chiede se la dichiarazione dei redditi presentata al 31 ottobre:
1. È relativamente “congelata” unicamente per la determinazione del reddito concordato e quindi una volta formulata l’adesione predeterminando i redditi si possa procedere a emendarla in senso favorevole o sfavorevole per il contribuente. In questo caso dovrebbero essere comunque salve le dichiarazioni di adesione al CPB integrative che presentano variazioni a sfavore del contribuente, in cui oltre all’accettazione della proposta vengono indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d’imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria.
2. Oppure il “congelamento è assoluto nel senso che la dichiarazione presentata al 31 ottobre non sia più modificabile anche successivamente all’adesione. In questo caso, si tratterebbe anche di indagare come superare eventuali errori rispetto a elementi reddituali che non sono coinvolti nella pre determinazione del reddito concordato nonché altri elementi informativi presenti in dichiarazione.
La prima soluzione dovrebbe quella più logica e sistematica. Si vorrebbero evitare manovre all’ultimo momento per aderire al CPB in maniera più vantaggiosa agendo sulle poste indicate in dichiarazioni. Allo stesso tempo, l’immodificabilità della dichiarazione anche successivamente all’adesione contrasterebbe proprio con le regole previste in materia di emendabilità della dichiarazione
La riapertura dei termini supplementari per aderire al Concordato preventivo biennale si intreccia con la scadenza dei termini per il versamento del secondo acconto, che resta fissato al prossimo 2 dicembre. Dal momento che l’adesione al CPB comporta effetti sulla determinazione della seconda o unica rata di acconto, si potranno verificare le seguenti situazioni:
1. il contribuente aderisce al CPB entro il 2 dicembre versando l’acconto entro tale data tenendo conto degli effetti del medesimo concordato;
2. il contribuente aderisce al CPB successivamente al 3 dicembre e comunque entro il termine massimo 12 dicembre versando l’acconto dovuto con ricorso al ravvedimento operoso per sanare eventuali versamenti inferiori a quanto effettivamente dovuto.
Con il medesimo decreto viene anche definito che chi deciderà di aderire entro il 12 dicembre 2024 potrà applicare le disposizioni previste per il regime speciale di ravvedimento per gli anni pregressi 2018 – 2022 in quanto l’adesione, benché tardiva, si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.
Per completezza, stando alle intenzioni dei propositori, il decreto legge che proroga i termini non verrà convertito in legge ma confluiranno in un emendamento al DL 155/2024 che verrà convertito entro il 18 dicembre.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
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“PROROGA CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E RAVVEDIMENTO SPECIALE”
Quando: 27 novembre, dalle 14:30 alle 16:30
Relatore: dott. Davide Giampietri
Crediti: 2 CFP per DCEC e CDL
Costo: 50 + IVA | GRATUITA per i nuovi iscritti Unoformat