DDL Bilancio 2025, collegi sindacali e fondi pubblici: controllo diretto del MEF

Grande clamore e perplessità tra gli addetti ai lavori sta suscitando il progetto normativo inserito nel disegno della legge di bilancio per il 2025 (art. 112 riportato integralmente in calce), dove si prevede la presenza di un rappresentante del MEF all’interno dell’organo di controllo delle imprese che percepiscono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi da parte dello Stato di entità significativa.

Si tratta di un obbligo per i soggetti che ricevono contributi pubblici annuali di almeno 100.000, in particolare:

  • le società per azioni,
  • le società cooperative,
  • le fondazioni o le associazioni non profit

Resteranno esclusi:

  • le società a responsabilità limitata (SRL) che hanno un sindaco unico o un revisore;
  • le società controllate e partecipate da regioni ed enti locali.

L’Importo del contributo cosiddetto significativo è inizialmente fissato a 100.000 euro e sarà definito con un apposito provvedimento entro 90 giorni dall’entrata in vigore (presumibilmente marzo 2025). La decorrenza dell’obbligo di integrazione si applicherà a partire dal 1° gennaio 2025 (entrata in vigore prevista della legge di bilancio) e scatterà alla prima scadenza del collegio sindacale successiva all’esercizio in cui si ricevono i contributi pubblici.

E’ il caso di precisare che il numero dei componenti totali dei collegi (di solito 3 effettivi e due supplenti) non sarà modificato. In pratica, il rappresentante ministeriale non si aggiungerà ai sindaci o revisori previsti, ma ne sostituirà uno, in modo da non aggravare i costi dell’organo di controllo in capo alle imprese

Altra conseguenza riguarderà gli statuti sociali in vigore in quanto i soggetti obbligati dovranno tenerne conto modificandoli entro 120 giorni dall’entrata in vigore della manovra 2025 (presumibilmente aprile 2025).

Il rappresentante del MEF nei collegi sindacali avrà il compito di:

  • monitorare la spesa inerente il contributo pubblico,
  • riferire al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

I controllori saranno scelti da un elenco di dipendenti del Ministero con idonei requisiti professionali.

La norma in fieri si pone l’obiettivo di “potenziare le funzioni di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica”. Tra i tanti commenti che si susseguono, alcuni esperti ritengono che il monitoraggio potrebbe essere ottenuto con una semplice rendicontazione dei controllori privati al MEF, evitando un controllo pubblico che costituisce un’ingerenza dell’autonomia di soggetti privati.

Si riporta per esteso l’art. 112 del disegno di legge di bilancio 2025.

ART. 112. (Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)

  1. Ferme restando le disposizioni dettate dall’articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di potenziare le funzioni di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato, di entità significativa. Il livello di significatività del contributo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione il predetto livello di significatività è stabilito nell’importo di 100.000 euro annui. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle società di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  2. L’obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze decorre dalla prima scadenza del collegio successiva all’esercizio in cui si verificano le condizioni stabilite ai sensi del comma 1 e cessa dalla prima scadenza del collegio successiva al venir meno delle medesime condizioni. Rimane fermo il numero dei componenti del collegio dei revisori o sindacale come definito dagli ordinamenti che disciplinano le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui al primo periodo gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1 adottano, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le conseguenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative.
  3. I rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi dei revisori dei conti e sindacali delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società, gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1, nell’espletamento dei compiti demandati dalla normativa vigente, assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal Ministero dell’economia e delle finanze fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l’ordinamento dell’Unione europea.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa alle società, enti, organismi e fondazioni di cui al comma 1. Conseguentemente, detti soggetti a decorrere dall’anno 2025 non possono effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.
  5. Al fine di potenziare l’attività di controllo amministrativo-contabile da parte dei revisori dei conti per perseguire la migliore allocazione delle risorse disponibili presso le istituzioni scolastiche, i revisori dei conti svolgono ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell’istruzione e del merito, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. Per la finalità di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è definito l’incremento dei compensi, a decorrere dall’anno 2025, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN