Legge di Bilancio 2025: taglio lineare alle spese detraibili

La Legge di Bilancio per il 2025, in corso di discussione e approvazione, si presenta con un taglio lineare a valere sull’importo massimo delle spese detraibili a partire dal 1° gennaio 2025.

Per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro, il sistema che entrerà in vigore, in attesa del riordino complessivo in materia di spese detraibili prevede sostanzialmente due limiti:

  • Il primo è quello riferito dalla specifica norma agevolativa che si concretizza in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione (per esempio spese di ristrutturazione, ecobonus e spese veterinarie e tutte quelle dove si prevedono limiti alle spese detraibili);
  • Il secondo di prossima istituzione sarà previsto dall’art. 16- ter del TUIR che introduce un limite massimo di spesa per la totalità degli oneri detraibili con l’unica eccezione rappresentata dalle spese sanitarie (ex lett. c) dell’art. 15 comma 1 del TUIR) che resterebbero assoggettate alla sola regola di cui al primo limite (detrazione nella misura del 19% per importi che eccedono la franchigia di 129,11 euro).

È il caso di tener presente che per i redditi compresi tra 120.001 e 240.000 euro deve essere anche considerato quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 15 del Tuir, dove si si prevede che l’ammontare delle detrazioni venga progressivamente ridotto al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240mila euro.
Dalle prime analisi del testo normativo appare che i contribuenti ricadenti in quella fascia di reddito (redditi tra i 120.001 e 240.000) saranno assoggettati a entrambe le disposizioni.

Il limite massimo di spesa detraibile verrà determinato tenendo conto dei seguenti parametri:

  • importo massimo della spesa detraibile è calcolato in ragione del reddito complessivo dichiarato;
  • coefficiente di ponderazione che tiene conto della situazione familiare del contribuente.

Il primo indicatore viene definito in base al reddito complessivo dichiarato, individuando due specifiche classi:

  • 14.000 euro per i soggetti con reddito compreso tra 75.001 e 100.000 euro;
  • 18.000 euro per coloro che realizzano un reddito superiore a 100.000 euro.

Il secondo parametro fa riferimento al numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente. Il coefficiente, infatti, sarà pari a:

  • 0,50 se nel nucleo familiare non vi sono figli fiscalmente a carico;
  • 0,70 se ve ne è uno;
  • 0,85 se ve ne sono due;
  • 1 se ve ne sono più di due o se ve ne è almeno uno con disabilità.

Per avere un’idea si consideri un contribuente con reddito complessivo pari a 85mila euro e la presenza di due figli fiscalmente a carico nel proprio nucleo familiare che si ritroverà con un limite massimo di spesa pari a euro 11.900 derivante dal seguente calcolo di euro 14.000 x 0,85.

La nuova normativa che taglia in maniera lineare le spese agevolabili osserverà le seguenti particolarità:

  • non si comprenderà nel nuovo sistema di calcolo delle detrazioni le spese pluriennali sostenute fino al 31 dicembre 2024 (es. per interventi edilizi);
  • Sono salvaguardati gli effetti derivanti dai contratti già sottoscritti fino al 31 dicembre 2024, comportandone l’esclusione ai fini del computo del totale delle spese detraibili dei seguenti oneri:
    1. gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari (di cui all’art. 15 comma 1 lett. a) del TUIR)
    2. gli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR);
  • gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire a da abitazione principale (art. 15 comma 1-ter del TUIR).

L’intervento normativo atteso si colloca nel solco di quanto previsto nella legge delega di riforma del sistema fiscale, dove si prevede una progressiva riduzione dell’Irpef in combinazione con il riordino del complicato sistema delle spese detraibili.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN