I titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile), ai fini della determinazione del reddito, possono beneficiare della maggiorazione (+ 20%) del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di un’ulteriore deduzione (ulteriore + 10%) in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato rientranti in determinate categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.
Il Decreto Interministeriale 25 giugno 2024, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha attuato le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 216/2023 in materia di maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
I beneficiari
Possono beneficiare della maggiorazione:
- i titolari di reddito d’impresa:
- le società di capitali, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee nonché gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- gli enti non commerciali pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale;
- le società ed enti non residenti nel territorio dello Stato, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile;
- le società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR e le imprese individuali;
- gli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
L’agevolazione spetta ai soggetti che abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero nei 366 giorni se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio.
Sono pertanto esclusi dall’agevolazione:
- i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa (es. imprenditori agricoli ovvero coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale);
- le imprese costituite a decorrere dal 2 gennaio 2023 con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile;
- le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria, a decorrere dall’inizio del relativo procedimento.
N.B. Il Decreto attuativo specifica poi che per i soggetti che svolgono, anche parzialmente, attività per le quali il relativo reddito, ai fini IRPEF e IRES, non è determinato in modo analitico, la maggiorazione non spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato esclusivamente impiegati per l’esercizio delle suddette attività.
L’incremento occupazionale
La maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
L’incremento occupazionale non rileva, invece, qualora, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, anche complessivo, e del decremento occupazione complessivo:
- non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda, sia ai sensi dell’articolo 1406 del Codice civile, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale;
- nei casi di cui sopra, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
- si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
- i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
- i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal CCNL;
- l’impresa utilizzatrice tiene conto dei lavoratori con contratto di somministrazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
- l’impresa distaccataria non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in distacco;
- l’impresa distaccante non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assunti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e distaccati all’estero, dalla data in cui è intervenuto il distacco fino al momento in cui sono cessati gli effetti dello stesso.
Il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è costituito dalla somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 (366 se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio).
La maggiorazione del costo del lavoro
Il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione è il minore fra:
- il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, quale risulta dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile;
- l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle voci di cui al medesimo articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
I soggetti che non adottano lo schema di conto economico ai sensi dell’articolo 2425 c.c. assumeranno le corrispondenti voci del costo del personale.
I predetti costi riferibili al personale dipendente sono imputati secondo il principio di cassa o di competenza in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito.
Il costo del personale così determinato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito:
- di un importo pari al 20%;
- di un ulteriore 10% (maggiorazione totale del 30%) del costo effettivamente sostenuto dall’impresa in caso di nuove assunzioni di dipendenti riconducibili ad una delle categorie meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 D.Lgs. n. 216/2023 (es. lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 68/1999, le persone svantaggiate, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE e nelle aree di cui all’articolo 2, numero 4), lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con apposito decreto, giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 48/2023).
INCREMENTO OCCUPAZIONALE | MAGGIORAZIONE |
N. dip. tempo indeterminato 2024 > N. dip. tempo indeterminato 2023? | SI -> OK NO -> non applicabile |
Al netto diminuzioni società controllate e collegate incremento 2024 > del 2023 | SI -> OK NO -> non applicabile |
COSTO da portare in deduzione: | minore degli importi tra:
Costo nuovi assunti 2024 vs Incremento del costo personale rispetto a quello al 31/12/2023 |
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato
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