Ravvedimento anni pregressi, forfetari: esclusi?

Non poteva mancare il più classico dei dubbi amletici circa l’ammissibilità dal ravvedimento anni pregressi 2018 – 2022 per i contribuenti in regime forfetario per il 2023 che hanno aderito al concordato preventivo fiscale. Sembra deporre per l’esclusione Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, protocollo n. 403886 del 2024 che stabilisce termini e modalità di comunicazione delle opzioni per il regime speciale di ravvedimento.

Secondo tale provvedimento, devono considerarsi esclusi i contribuenti in regime forfetario di cui alla L.190/2014 in quanto il provvedimento restringe l’ambito di applicazione ai soggetti che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “concordato” che si riferiscono agli articoli da 10 a 22 del D. Lgs. n. 13/2024. Il riferimento è diretto ai contribuenti cd soggetti ISA per il 2023 e la sanatoria riguarda le annualità quando tali soggetti ISA:

  • hanno applicato gli “ISA”;
  • ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19;
  • ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività.

Resterebbero esclusi i contribuenti in regime forfetario nell’anno 2023 in quanto la relativa disciplina nell’ambito del concordato preventivo fiscale è disciplinata ai sensi degli artt. 23-33 del D. Lgs. 13/2024.  Tali soggetti resterebbero esclusi anche se negli anni precedenti dal 2018 al 2022 erano assoggettati agli ISA.

Tale impostazione non convince tutti. Da un punto di vista logico e normativo, si deve sottolineare che l’adesione al concordato preventivo biennale dovrebbe rappresentare la condizione (anche per i forfettari) per avvalersi del concordato anni pregressi per quelle annualità nelle quali sono stati applicati gli indicati ISA. Infatti, la norma (art.  2-quater del D. L.  n. 113/2024) prevede due condizioni:

  1. che il soggetto, nelle annualità dell’intervallo 2018-2022 che intende sanare, abbia applicato gli ISA, ovvero dichiarato una causa di esclusione Covid- 19 o collegata ad una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
  2. che il soggetto abbia aderito entro il 31 ottobre 2024 al concordato preventivo biennale.

Secondo questi autori, il provvedimento si presenta eccessivamente restrittivo quando dispone l’ambito di riferimento solo per i contribuenti – soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale escludendo di fatto i forfetari 2023, anche se negli anni oggetto della sanatoria erano a tutti gli effetti soggetti ISA.

Su questo dilemma sarebbe opportuno conoscere il pensiero dell’Agenzia delle Entrate.

Allo stesso tempo, non deve trarre in inganno la messa a disposizione dei prospetti di liquidazione delle imposte sostitutive nel Cassetto fiscale dei contribuenti che nel 2023. Tali prospetti non devono essere intesi come un invito all’adesione in quanto trattasi di un’operazione massiva e va considerata come tale. Il provvedimento contiene un allegato per la verifica dei campi dei relativi modelli fiscali da considerare ai fini della determinazione delle imposte sostitutive Irap e redditi con addizionali per gli anni dal 2018 al 2022 dei soggetti ammissibili alla sanatoria.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


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PROROGA CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E RAVVEDIMENTO SPECIALE

Quando: 27 novembre, dalle 14:30 alle 16:30
Relatore: dott. Davide Giampietri
Crediti: 2 CFP per DCEC e CDL
Costo: 50 + IVA   |  GRATUITA per i nuovi iscritti Unoformat

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