Il Testo Unico delle disposizioni a tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) oltre a prevedere una serie di tutele a favore dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti, prevede anche un’agevolazione a favore dei datori di lavoro che si trovino a effettuare una nuova assunzione in sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente per maternità, paternità o congedo parentale.
In particolare, l’articolo 4 del Testo Unico prevede che uno sgravio contributivo, pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, possa essere riconosciuto:
- alle aziende con meno di 20 dipendenti;
- per le assunzioni a tempo determinato, anche con contratto di somministrazione, di lavoratori in sostituzione dei dipendenti assenti perché in congedo di maternità, paternità o parentale (il contratto a tempo determinato deve essere stipulato con apposita causale sostitutiva).
Se la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dall’agenzia interinale le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
N.B. L’agevolazione trova applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore, qualora adottato o in affidamento.
Lo sgravio può trovare applicazione, per un periodo massimo di 12 mesi, anche nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome in maternità.
L’assunzione a tempo determinato e l’utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione del lavoratore assente, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo. I contratti collettivi possono prevedere anche un periodo di affiancamento più lungo rispetto al mese previsto per legge.
L’Inps, con Circolare n. 117/2000, ha fornito una serie di chiarimenti in merito all’applicazione dell’incentivo.
Con riferimento al computo dei dipendenti, l’Istituto ha precisato che nella determinazione del numero dei dipendenti devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.).
È escluso dal computo dei dipendenti:
- il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; in tal caso, infatti, sarà computato il sostituto;
- l’apprendista.
I lavoratori part-time si computano in proporzione all’orario svolto.
Ai fini dell’accesso al beneficio è necessario che le aziende autocertifichino, al momento della richiesta del codice autorizzazione “9R” – da effettuarsi tramite cassetto previdenziale – che l’assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio sia effettuata in sostituzione di lavoratrice o lavoratore in astensione per maternità, paternità o congedo parentale e che la forza occupazionale aziendale, all’atto dell’assunzione del dipendente, sia inferiore alle 20 unità. Alle posizioni contributive riferite ad aziende aventi titolo allo sgravio, sarà attribuito il predetto codice di autorizzazione.
L’Inps con Messaggio n. 93 del 2001 ha inoltre chiarito che l’assunzione in sostituzione non implica necessariamente l’equivalenza delle qualifiche del sostituto e del sostituito.
Infatti, il datore di lavoro, in occasione dell’inserimento temporaneo di un nuovo dipendente, può legittimamente riorganizzare la distribuzione del lavoro nella sua azienda, per meglio far fronte alle esigenze connesse all’assenza del lavoratore in astensione, ferma restando l’equivalenza oraria delle prestazioni.
Di conseguenza, l’agevolazione è applicabile anche in caso di sostituzione a cascata, ossia nell’ipotesi in cui il dipendente nuovo assunto non sia adibito alle medesime mansioni cui era adibito il lavoratore in congedo, in quanto le mansioni svolte da quest’ultimo sono già state assegnate ad altro dipendente già in forza presso il datore di lavoro. Il lavoratore nuovo assunto sarà adibito alle mansioni che svolgeva il dipendente già in forza presso l’azienda al momento della nuova assunzione che ha sostituito, a sua volta, il lavoratore in congedo.
Il Messaggio Inps n. 93/2001 ha introdotto il concetto di equivalenza oraria delle prestazioni lavorative. Ciò significa che il datore di lavoro per la sostituzione di un lavoratore a tempo pieno può assumere anche più lavoratori part-time, purché la somma dell’orario di lavoro sia pari o inferiore all’orario di lavoro svolto dal lavoratore sostituito.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato