Beni significativi: cosa sono, come vengono fatturati?

Nell’ambito dei lavori che si riferiscono a interventi di recupero edilizio su edifici a prevalente destinazione abitativa si sente spesso parlare di beni significativi: cosa e quali sono? come influiscono nella determinazione del costo della spesa?

La disciplina dei c.d. beni significativi interessa tutti gli interventi di recupero di cui all’art.3 c.1 lett. a) b) del DPR 380/2001, quindi riguarda interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto in merito alla cessione di beni rifeite ad altri interventi del medesimo art.3 si applica sempre l’Iva al 10%.

L’aliquota agevolata in riferimento ai beni significativi si applica invece a condizione che gli stessi siano forniti dal medesimo soggetto che esegue la prestazione, così come specificato nella Circolare 15/E/2018.

L’individuazione di tali beni è stata specificata dal DM del Ministero delle Finanze del  29.12.1999 e sono:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi interni ed esterni
  • caldaie
  • videocitofoni
  • apparecchiature per il condizionamento e il riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetterie da bagno
  • impianti di sicurezza

Tale elenco è tassativo, ma, così come stabilito dalla Circolare 15/E/2018, vi possono rientrare anche quei beni che hanno la medesima funzionalità di quelli elencati, ma che, per specifiche caratteristiche o esigenze di carattere commerciale, hanno una diversa denominazione (es. stufa a pellet utilizzata per il riscaldamento dell’acqua, in quanto assimilabile alla caldaia).

Nella Legge di bilancio 2018 si stabilisce un’ulteriore interpretazione della norma che prevede l’aliquota Iva al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso).

La norma precisa che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In sostanza, come l’Agenzia delle entrate aveva già spiegato nella Circolare 12/E/2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%).

In presenza dei cosiddetti beni di valore significativo, l’aliquota Iva ridotta del 10% si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore degli stessi beni sopra elencati.

Prospetto di calcolo Iva per beni significativi:

  1. importo totale della spesa al netto dei beni significativi: Iva al 10%
  2. valore del bene significativo fino alla concorrenza del valore di cui al punto 1: Iva al 10%
  3. importo residuo del valore dei beni significativi: Iva 22%

La fattura deve ricomprendere:

  • il corrispettivo complessivo dell’intervento, compreso il valore dei beni significativi ceduti
  • il valore di tali beni con distinta indicazione della quota parte per la quale si applica l’Iva al 10% e della ulteriore quota parte per la quale si applica l’Iva ordinaria

In caso di reverse charge la disposizione non è applicabile e l’Iva sarà quindi quella ordinaria

Esempio:

Con riferimento all’intervento di installazione di infissi per un valore complessivo di euro 8.000, se il valore degli stessi è di euro 5.500 e i restanti euro 2.500 si riferiscono al valore della manodopera e altri beni di consumo (da notare che con Circolare 71/E/2000 è stato chiarito che il “valore della manodopera” comprende anche il valore delle materie prime e semilavorate), l’aliquota Iva dovrà essere conteggiata in questo modo:

  1. sul valore della totale della spesa dell’intervento meno il valore del bene significativo (“manodopera”): 8.000-5.500 = 2.500 Iva agevolata al 10%(Iva 250)
  2. sul valore degli infissi fino al pari del valore del punto 1.: 2.500 con Iva al 10% (Iva 250)
  3. sul valore residuo della caldaia: 5.500 – 2.500 = 3.000 con Iva al 22%(Iva 660)
    L’importo totale della fattura sarà quindi dato dall’importo complessivo dell’intervento (8.000) più l’Iva al 10% (500 complessivamente) e l’Iva al 22% (Iva 660).

 

Rita Martin – Centro Studi CGN