Bilanci 2024: attenzione alla verifica delle nuove soglie per abbreviati e micro

L’incremento dei limiti dimensionali per la redazione dei bilanci in forma abbreviata e “micro” amplia il numero delle società che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio.

L’art. 16 del D.lgs. n. 125/2024, recependo la Direttiva 2022/2464/UE in materia di rendicontazione di sostenibilità, ha infatti incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e “micro”, intervenendo direttamente sugli artt. 2435-bis e 2435-ter del Codice Civile.

Tale adeguamento è conseguenza dell’attuazione della Direttiva delegata 2023/2775/UE della Commissione del 17/10/2023, che ha modificato la Direttiva 2013/34/UE per quanto attiene gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni.

Con l’intervento normativo in commento le soglie relative agli attivi di stato patrimoniale ed ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono state aumentate del 25% rispetto a quelle previgenti mentre sono rimaste invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio (cfr. l’articolo “Decreto Sostenibilità e bilanci: in vigore i nuovi parametri dimensionali” del 17/09/2024).

Il D.lgs. n. 125/2024, nonostante la modifica quantitativa delle soglie di cui al comma 1 degli artt. 2435-bis e 2435-ter del Codice Civile, ha lasciato immutato il momento a decorrere dal quale scatta l’obbligo di redazione del bilancio di “categoria” superiore.

Resta fermo, pertanto, quanto disposto dal comma 8 dell’art. 2435-bis del Codice Civile secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti previsti dalla relativa norma mentre, ai sensi del comma 4 dell’art. 2435-ter del Codice Civile, le società che si avvalgono delle semplificazioni previste per le microimprese hanno l’obbligo di redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti previsti dalla relativa norma.

In entrambi i casi, l’obbligo di redazione del bilancio di categoria superiore scatta già dal secondo esercizio di avvenuto superamento. Particolare attenzione va posta al momento di verifica dei nuovi limiti dimensionali: si ricorda, infatti, che le società di nuova costituzione ne devono verificare il superamento nel loro primo esercizio di attività.

Pertanto, la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata oppure applicando le semplificazioni previste per le microimprese sussiste già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati, rispettivamente, nel comma 1 dell’art. 2435-bis e nel comma 1 dell’art. 2435-ter del Codice Civile, così come novellati.

La verifica dei limiti dimensionali appare più delicata quando il primo esercizio di attività è inferiore o superiore ai 12 mesi: il tenore letterale normativo sembra poter escludere la necessità di ragguagliare ad anno i valori di riferimento, ma sul punto la dottrina non è unanime.

Più semplice, invece, la verifica per le società in attività: il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato lungo due esercizi consecutivi. Si rammenta che i parametri da rispettare per il non superamento delle soglie non devono necessariamente coincidere; risulterà, quindi, possibile applicare le semplificazioni in commento qualora in un esercizio non siano superati due specifici parametri (es. attivo e dipendenti) mentre nell’esercizio successivo non siano superati parametri diversi (es. ricavi e dipendenti).

Con riguardo, infine, alla decorrenza dell’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e “micro”, il D.lgs. n. 125/2024, non contenendo una specifica disposizione, ripresenta le incertezze interpretative emerse in passato con riferimento ai precedenti adeguamenti dei suddetti limiti.

L’art. 17 del decreto, infatti, disciplina l’entrata in vigore delle sole disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità. Un utile indicazione sulla decorrenza delle nuove soglie sembra potersi ricavare dall’art. 2 della Direttiva UE 2023/2775, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa Direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva, fatta salva la possibilità (peraltro non recepita dal legislatore nazionale) di consentire l’applicazione “retroattiva” per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva.

Il tenore letterale dell’art. 2 della citata Direttiva 2023/2775 fa ritenere che i nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione, per i soggetti “solari”, con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 mentre per i soggetti “non solari”, con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi in corso al 1° gennaio 2024.

 

Alessandro Braggion – Centro Studi CGN

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
Senior Partner Studio SIRRI GAVELLI ZAVATTA & ASSOCIATI