In occasione delle festività natalizie i datori di lavoro spesso riconoscono ai lavoratori dipendenti e loro collaboratori buoni spesa, buoni carburante o, più in generale, buoni acquisto. Tali buoni costituiscono una forma di retribuzione in natura e rientrano nella categoria dei fringe benefit.
Ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), infatti, “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
La Legge di Bilancio 2024 ha disposto, limitatamente al periodo d’imposta 2024, l’innalzamento del limite di esenzione, differenziando così la medesima soglia:
- 1000 euro per coloro che non hanno figli a carico;
- 2000 euro per coloro che hanno almeno un figlio fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio ma riconosciuti, i figli adottivi o affidati.
Inoltre, sempre per il periodo d’imposta 2024, vengono ricomprese nel novero dei fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro, ai medesimi lavoratori, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Si ricorda, poi, che i fringe benefit possono essere riconosciuti non solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente ma anche a coloro che percepiscono redditi da lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio i lavoratori parasubordinati, gli amministratori di società e i tirocinanti.
I datori di lavoro e i committenti possono riconoscere i fringe benefit anche a singoli lavoratori, senza necessità di individuare una categoria omogenea di lavoratori o di dover riconoscere i benefit alla generalità dei lavoratori, così come invece previsto per il welfare.
Tra le forme più diffuse di benefit, oltre ai già citati buoni spesa e carburante, si ricordano anche la concessione di autovetture aziendali ad uso promiscuo, di un telefono cellulare ad uso promiscuo, di assicurazioni sulla vita extra professionali, l’acquisto di libri, abbonamenti a teatro o al cinema.
I fringe benefit possono essere riconosciuti anche sulla base di un piano di welfare adottato dall’azienda ovvero per espressa previsione del contratto collettivo applicabile. Anche in questo caso i limiti di esenzione contributiva e fiscale sono i medesimi sopra previsti.
Pertanto, qualora il contratto collettivo preveda un valore da riconoscere ai lavoratori dipendenti sotto forma di welfare contrattuale e il datore di lavoro voglia poi riconoscere fringe benefit in aggiunta a quanto previsto dal CCNL, saranno da tenere in considerazione tutti i valori dei beni/servizi riconosciuti ai fini della concorrenza del limite previsto (1.000/2.000 euro per l’anno 2024; nel 2023 era stato di 3.000 per lavoratori con figli a carico).
Si segnala, invece, che i buoni pasto si configurano quale misura di welfare per i quali sono previsti specifici limiti di esenzione (8 euro a buono se elettronico, 4 euro se cartaceo) e non rientrano, dunque, nei fringe benefit. Di conseguenza, i buoni pasto dovranno essere riconosciuti a tutti i lavoratori ovvero a categorie omogenee di lavoratori debitamente individuate.
Nella tabella sottostante si riepilogano i principali aspetti della disciplina dei fringe benefit.
Limite di esenzione | 1.000/2.000 euro (al superamento della soglia tutto ritorna imponibile) |
Fringe benefit ammessi nel limite di 1.000/2.000 euro (elenco NON esaustivo) | · Buoni spesa
· Buoni acquisto · Buoni carburanti · Rimborso e somme per bollette utenze domestiche (luce, acqua gas) · Spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa · Doni e regali natalizi · Autovettura ad uso promiscuo · Cellulare e telefonia mobile ad uso promiscuo · Coperture assicurative extra-professionali |
Chi eroga i benefit | I datori di lavoro e i committenti |
Modalità e regime | · Attraverso voucher, convenzioni e a seguito di documento comprovante la spesa delle utenze (es. copia bollette per luce, acqua, gas)
· Il riconoscimento è su decisione del datore di lavoro e non sussiste alcun obbligo · È una spesa a carico dei datori di lavoro che può essere dedotta dai costi aziendali |
Destinatari | · Lavoratori dipendenti in forza (anche in smart working)
· Collaboratori coordinati e continuativi compresi amministratori di società · Tirocinanti |
Validità del limite di esenzione | Per tutto e solo il 2024 e purché erogati entro il 12 gennaio 2025 secondo il principio di cassa allargata |
Possono essere erogati | · Come forma premiale? SI
· Come welfare? SI · Singolarmente ad uno o più lavoratori scelti dal datore/committente? SI · A tutti i lavoratori indistintamente o a categorie omogenee di lavoratori? SI · Come ulteriore elemento retributivo concordato con il lavoratore? SI, ma solo in alcuni casi (ad esempio i beni ad uso promiscuo) e comunque mai in sostituzione degli elementi retributivi previsti dal CCNL · in sostituzione di retribuzione per attività svolta (es. straordinari, della 13^ o 14^, altre indennità previste dal CCNL)? NO |
Sono imponibili a livello fiscale e contributivo? | NO, nel limite di 1.000/2.000 euro. Superata la soglia tutto torna imponibile sia a livello fiscale che contributivo |
Le disposizioni relative ai fringe benefit introdotte per il periodo d’imposta 2024 sembrano essere state confermate anche per il periodo d’imposta 2025. Per avere la conferma si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2025.
Riferimenti normativi:
- Articolo 51, comma 3 TUIR DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 – Normattiva
- Articolo 1, commi 16 e 17 della LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 – Normattiva
Francesca Baciliero – Centro Studi CGN