Spesso si parla di caparra, anche impropriamente; le tipologie più utilizzate sono la caparra confirmatoria e quella penitenziale, vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche e le differenze.
Caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria è la tipologia più utilizzata ed è disciplinata dall’art.1385 del C.c.; perché si configuri come tale è necessario che una parte consegni all’altra parte una certa somma di denaro a conferma dell’impegno preso. La predetta norma stabilisce anche che:
- se la parte che ha concesso la caparra si rende inadempiente, l’altra parte può recedere dal contratto e tenere la caparra
- se la parte che ha ricevuto la caparra si dovesse dimostrare inadempiente, l’altra parte potrà sempre recedere e richiedere il doppio di quanto versato
- se, invece, il contratto va a buon fine, la cifra versata come caparra sarà restituita o imputata alla prestazione.
Non è necessaria una forma specifica: è valida qualunque sia la forma adottata dalle parti, ma a condizione che esista un accordo tra le stesse e che questo sia esteriorizzato.
La caparra confirmatoria non è da paragonare all’acconto
Spesso, infatti, si fa riferimento in maniera indifferente all’acconto o alla caparra. In realtà sono due istituti ben distinti.
L’acconto è un pagamento anticipato di una parte del prezzo dovuto per un determinato acquisto, volto a dare una piccola garanzia al venditore circa l’effettiva volontà dell’acquirente di concludere il contratto. Se il contratto non va a buon fine, l’acconto non assume alcuna rilevanza risarcitoria e le parti non saranno in alcun modo vincolate economicamente l’una nei confronti dell’altra. L’acconto andrà quindi restituito, salvo poi chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa del mancato adempimento.
In linea generale, quando il venditore incassa un acconto (parziale o del 100%) ha inoltre l’obbligo di emettere una fattura relativa al corrispettivo incassato (art. 6 del DPR 633/1972). Anche in caso di pagamento di acconti pari al 100% del corrispettivo, è buona regola emettere una fattura di saldo riepilogando il prezzo totale convenuto e gli acconti precedentemente fatturati.
Caparra penitenziale
Al momento della stipula di un contratto è possibile anche prevedere il versamento di una caparra penitenziale, in caso di recesso dal contratto di una delle parti; la differenza con la caparra confirmatoria, pertanto, è nella causa, cioè nel fatto che la prima è prevista in caso di inadempimento contrattuale mentre la seconda in caso di esercizio del diritto di recesso previsto.
La caparra penitenziale è quindi il corrispettivo che una parte deve sopportare per esercitare il diritto di recesso che, in ogni caso, pregiudica le aspettative dell’altra nella stabilità del contratto (in questo articolo è possibile approfondire il diritto di recesso anticipato).
Secondo il dettato dell’art. 1386 del C.c., se nel contratto viene stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso; in questo caso, il recedente perde la caparra data, o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
Rita martin – Centro Studi CGN